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Decreto — n. 35560/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35560/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35560/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ricorso n. 5418/2022proposto dal: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GIOVANNI ALOISIO, GERARDO LOPEZ, TOMMASO NICOLETTI, SERAFINA OLIVERIO, SACCOMANNO SAVERIO, MARIO TALERICO, rappresentatie difesi dall’avv. Sandro Cretella; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Calabria, n. 2568/2/2021, depositata il 19luglio2021. visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35560/2023 — snciv · Corte di Cassazione: ricorso n. 5418/2022proposto dal: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GIOVANNI ALOISIO, GERARDO LOPEZ, TOMMASO NICOLETTI, SERAFINA OLIVERIO, SACCOMANNO SAVERIO, MARIO TALERICO, rappresentatie difesi dall’avv. Sandro Cretella; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Calabria, n. 2568/2/2021, depositata il 19luglio2021. visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 5418/2022proposto dal: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GIOVANNI ALOISIO, GERARDO LOPEZ, TOMMASO NICOLETTI, SERAFINA OLIVERIO, SACCOMANNO SAVERIO, MARIO TALERICO, rappresentatie difesi dall’avv. Sandro Cretella; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Calabria, n. 2568/2/2021, depositata il 19luglio2021. visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14/12/2023 Il