Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35558/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, remanding case to verify qualitative organizational assets for IRAP exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35558/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of her IRAP refund request. The taxpayer argued she lacked autonomous organization as a commercial advisor, citing asset amortization and travel expenses, while the administration relied on quantitative data. The court held that the lower court erred by focusing on the mere quantity of assets rather than their qualitative capacity to enhance professional work, thus ordering a remand for a proper examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 384 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The court must evaluate the qualitative capacity of assets to enhance professional work, rejecting mere quantitative analysis of asset value against income to determine autonomous organization.

Parole chiave

Generato dall'IA
IRAP autonomous organization qualitative asset evaluation tax refund denial commercial advisor status remand to regional court rimborso delle spese di viaggio spese giustificate dall'uso commerciale spese di trasporto professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 384 c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 384, cod.
Art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 384, cod.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
446, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c.
446, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8010/2019
Cass. n. 161.536
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Orietta PALUMBO, rappresentato e difeso dall’avv. Anita Russo; ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 1783/2020 , pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, pubblicata i l 19 febbraio 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La contribuente presentava istanza di rimborso dell’IRAP per le annualità 2007 e 2008, asserendo che, quale titolare di studio di commercialista, non era dotata di autonoma organizzazione, e Oggetto:

IRAP autonoma organizzazione portando a suffragio delle proprie affermazioni i quadri RE e IQ del modello UNICO, con dettaglio analitico delle spese. A fronte del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione, la stessa proponeva ricorso, che la CTP rigettava, e così pure la CTR adìta in grado d’appello. Proposto ricorso in cassazione, questa Corte con ordinanza n. 8010/2019 accoglieva i primi due motivi dello stesso, rinviando alla CTR, osservando in particolare che “la pronuncia associa l'autonoma organizzazione alla circostanza che la ricorrente impieghi beni nell'esercizio della suaprofessione, ammortizzandone i costi, così confondendo il dato puramente quantitativo con il requisito di assoggettamento all'imposta.

Con ciò ignora che giurisprudenza ormai consolidata àncora la struttura organizzativa autonoma allaqualità dei beni medesimi, ossia alla loro idoneità ad incrementare le capacitàlavorative del libero professionista, solo in questa circostanza costituendo quel "quid pluris" atto ad implementare la professionalità del lavoratore e dunque rivelatore della organizzazione autonoma. Valorizza il reddito da lavoro autonomo annualmente conseguito dalla Palumbo (C 161.536,00 per il solo anno 2007), che è un dato del tutto neutro rispetto al riconoscimento della autonoma organizzazione, non potendosi ontologicamente negare le capacità di guadagno -anche ingenti- del professionista che pur sia privo di autonoma organizzazione; per altro verso, se volesse attribuirsi valore a tale dato, proprio il rapporto tra la quota d'ammortamento dei beni utilizzati (inferiore agli € 4.000,00 nell'anno 2007) e il reddito conseguito (superiore agli € 160.000,00) rivelerebbe la marginalità dei suddetti beni a fronte del valore aggiunto rappresentato dalle intrinseche capacità professionali della contribuente.

Valorizza le spese "per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti", cherappresenta un dato altrettanto incomprensibile rispetto al concetto di "autonoma organizzazione", evidenziando al contrario solo le spese vive sostenute per glispostamenti logistici, necessari per raggiungere le sedi delle aziende alle quali offre consulenza o attività di controllo sindacale, o gli studi di quei professionisti che ad essa affidano consulenze, senza che ad esse possa ricondursi la prova della esistenzadi una autonoma organizzazione. In conclusione, nessuno degli elementi valorizzati dal giudice regionale è utile ad identificare il requisito per l'assoggettamento all'imposta sulle attività produttive”.

2. Riassunto il giudizio di rinvio, questo veniva definito con la sentenza qui impugnata, a mezzo della quale la CTR respingeva l’appello.

3. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate , nonostante la regolare notifica avvenuta in data 23 novembre 2020, è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 384, cod. proc. civ., per mancato rispetto del principio di diritto enunciato con conseguente violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. In particolare il giudice di rinvio non avrebbe proceduto ad una valutazione qualitativa dei beni strumentali, per stabilirne l’eventuale idoneità a incrementare le capacità lavorative della contribuente, senza tra l’altro valorizzare la marginalità della quota d’ammortamento del bene strumentale (€ 4 mila) rispetto al fatturato (€ 160 mila).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 446/1997, avendo in particolare utilizzato la CTR il valore di beni strumentali (con particolare riguardo al 2007) al fine di ritenere configurato l’incremento alla capacità lavorativa della contribuente.

3. Col terzo mezzo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., e ciò con speciale riferimento all’anno d’imposta 2008, rispetto al quale la stessa si è limitata a ritenere non assolto dalla contribuente l’onere probatorio, senza esaminare la documentazione prodotta (in particolare i quadri RE2, RE7, RE11, RE12).

4. Il primo motivo è fondato. Come premesso la sentenza di questa Corte che ha disposto il rinvio aveva chiaramente indicato l’errore in cui era incorsa la CTR, avendo la stessa proceduto a valorizzare dati del tutto neutri o irrilevanti al fine di individuare la sussistenza di un’autonoma organizzazione, tra cui l’entità di per sé dei beni strumentali rispetto al reddito complessivo, o le spese alberghiere. Lo stesso vizio affligge la sentenza di rinvio, che senza considerazione per il vincolante principio espresso da questa Corte, per l’anno 2007 ha reiterato la valorizzazione meramente quantitativa dei beni strumentali, e addirittura per l’anno 2008 si è limitata all’apodittica affermazione che la contribuente “non ha superato positivamente l’onere della prova”.

5. Stante l’accoglimento del motivo che precede, il secondo e il terzo moti vo risultano assorbiti, la sentenza dev’essere conseguentemente cassata con rinvio alla C.T.R. affinché, in rigorosa applicazione del principio espresso e sopra richiamato da Cass. n. 8010/2019, proceda all’esame della documentazione per entrambe le annualità e verifichi l’incidenza qualitativa delle stesse ai fini dell’individuazione o meno di un’autonoma organizzazione in capo alla contribuente, nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ampiamente rassegnata nell’ordinanza di primo rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Ca