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Ordinanza — n. 35544/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal after client withdraws case, noting unilateral withdrawal requires formal notification to parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35544/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of Fiumicino against the Regional Tax Commission's decision. The municipality argued that Icarus S.p.A. should bear the tax liability, but the court noted the client had unilaterally withdrawn the lawsuit and reached an agreement with the actual liable party, Aeroporti di Roma. Since the withdrawal was formally accepted and notified, the proceedings were extinguished without a ruling on the substantive tax liability dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A unilateral withdrawal of a cassation appeal is effective only upon formal notification to the parties or their lawyers, and the special fine for withdrawn appeals does not apply.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal formal notification tax liability sub-concessionary procedural extinction contributo unificato compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 1362 cod. civ
, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ.
artt. 2909 cod. civ
civ., la violazione degli artt. 2909 cod. civ., art.
art. 96 cod. proc. civ
civ., la violazione dell’art. 96 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n.
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971;
Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378
Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
Va ribadito, inoltre, che anche la ratio di detta disposizione , orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n.
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636),induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04598/2016R.G. proposto da Comune di Fiumicino, in persona del sindaco p.t., rappresentat o e difesodall’Avv. Eugenio Della Valle, elettivamente domiciliato presso il suostudio, in Roma, via Lima, n. 7 –ricorrente – contro Icarus s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesadall’Avv. Claudio Chiola, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via della Camilluccia, n. 785 –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio n. 31/28/15depositata il 9 gennaio 2015;

Oggetto: Ici Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre2023 dal C onsigliere Stefania Billi ; RITENUTO CHE La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 41428422), riguardanteil pagamento dell’Ici per l’anno 2002, emesso dal Comune di Fiumicino (d’ora in poi ricorrente) nei confronti della Icarus s.p.a. (d’ora in poi contro ricorrente) , quale sub concessionaria di un fabbricato ad uso albergo insistente sull’area demaniale dell’aeroporto Leonardo da Vinci. La CTP ha accolto il ricorsodell’odierna controricorrente.

La CTRha confermato la pronuncia di primo grado sul presupposto che l’odierna controricorrentefosse del tutto estranea al rapporto tributario controverso che vedeva , invece, come soggetto passivo la Società Aeroporti di Roma. Il ricorrente propone ricorso fondato su cinque motivi , il controricorrente formula un motivo di ricorso incidentale in punto spese. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, deld.lgs. 30dicembre 1992, n. 5 04, n el testo in vigore dal 1 ° gennaio 2001 al 14 agosto 2009,art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver la CTR escluso la soggettività passiva Iciin capo al sub concessionario.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. , per avere la CTR, n ell'interpretare il contratto di subconcessione oggetto del giudizio,ignorato la comune intenzione delle parti e, in particolare, il comportamento dell'odierna controricorrente successivo alla stipula del predetto contratto.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 , c od. p roc . c iv . , la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ ., i n quanto la CTR , nella formazione del proprio convincimento,non avrebbe tenuto conto di un fatto non in contestazione tra le parti.

4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346, cod. proc. civ. e dell’art.56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la CTR omesso di rilevare che la mancata riproposizione con appello incidentaledell’eccezione di giudicato ostava al suo riesame.

5. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2909 cod. civ., art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in quanto la sentenza impugnata avrebbe esteso alla presente controversia gli effetti di giudicati favorevoli all'odierna ricorrente relativi agli anni 1999 e 2000,nonostante il dato normativo fosse nel frattempo mutato con riferimento all'anno 2002,oggetto del giudizio.

6. Con l 'unico motivo di r icorso incidentale la contro ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 96 cod. proc. civ. , s ul presupposto che l'odierno ricorrente avrebbe abusato del processo laddove ha ritenuto di insistere nella difesa della doppia imposizione nonostante il formarsi del giudicato esterno sull'individuazione quale unico soggetto passivo dell'Ici di Aeroporti di Roma.7.Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio , allegando e documentandodi avere raggiunto un accordo con Aeroporti di Roma s.p.a. sull’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.

Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971;

Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali, è stata accettata d all’odierna controricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti.

L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione,in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). Va ribadito, inoltre, che anche la ratio di detta disposizione , orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636),induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542;

Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).

P.Q.M.

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