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Decreto — n. 35531/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court declares tax litigation extinguished due to administrative list insertion under new 2023 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 35531/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the insertion of the case into an administrative list by the Agenzia delle Entrate. The plaintiff argued for a hearing, but the court found the procedural steps mandated by the new 2023 law had been completed. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 391 c.p.c.; Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; When a tax dispute is inserted into the statutory list for extinction of proceedings, the litigation terminates automatically unless a hearing is specifically requested.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative list insertion procedural termination costs allocation Corte di Cassazione procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 391 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
CALABRIA n.1488/02/2021depositata il 07/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31099/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PETRILLO PAOLArappresentata e difesa dall’Avvocato RAFFA CATERINA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n.1488/02/2021depositata il 07/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO