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Ordinanza — n. 35525/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's IRAP refund claim due to failure to prove lack of autonomous organization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35525/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's request for an IRAP refund, ruling that the lower tribunal failed to substantively evaluate the continuity and nature of third-party collaborations. While the taxpayer argued that occasional external consultations indicated a lack of autonomous organization, the court found the first-instance judges merely cited legal principles without applying them to the specific facts regarding the extent and duration of these services. Consequently, the case was remanded to the regional tax court for a concrete assessment of whether the taxpayer's activities constituted an autonomous organization under the relevant civil code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 1 3 comma 3 lett. c) d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; Art. 360 comma primo num. 3 cod. proc. civ.: The burden of proving the absence of autonomous organization for IRAP exemption rests on the taxpayer, and the lower court must concretely apply legal criteria to the facts rather than merely citing them.

Parole chiave

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IRAP autonomous organization tax refund claim third party collaboration burden of proof taxpayer continuity of services rimborso dei contributi agli stranieri ripetibili dell'avvocato assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 1 3 comma 3 lett. c) d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L’onere di fornire la prova dell’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, come sopra inteso, grava sul contribuente che abbia presentato domanda di rimborso dell’Irap già versata (ex plurimisCass. 28/11/2014 n.
Art. 360 comma primo num. 3 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso , l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 10/05/2016, n. 9451
Successivamente, Cass., Sez. U., 10/05/2016, n. 9451 (in continuità con Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 12/5/2009, n. 12108
Cass., 28/11/2014 n. 25311
Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 21 maggio 2001
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Testo completo

tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Francesco CALCIANO,rappresentato e difeso dall’avv. Sergio De Felice; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1240/22 , pronunciata dalla Commissione T ributaria Regionale del Lazio,pubblicata il 16 marzo 2022 ; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Il contribuente presentava istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, ritenendola Oggetto: IRAP autonoma organizzazione indebita in quanto, svolgendo attività di commercialista, affermava di essere privo di autonoma organizzazione.

2. A seguito del silenzio rifiuto opposto d a ll’Amministrazione finanziaria lo stesso ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale. La CTPaccoglieva l’istanza ritenendo che il versamento di compensi a terzi, eccepito dall’amministrazione, ove le prestazioni non abbiano carattere continuativo, non è ritenuto decisivo ai fini della configurabilità di una stabile organizzazione, anzi sarebbe indice dell’assenza di un’organizzazione articolata, essendo il professionista costretto a ricorrere a consulenze esterne.

3. L’Agenzia spiegava appello avverso la pronuncia adottata dai giudici di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che la respingeva che confermava quindi la decisione di primo grado.

6. L’Agenzia delle entrate propone così ricorso in cassazione, affidato a un unico motivo, mentre il contribuente resiste con controricorso. Lo stesso in data 16 giugno 2023 ha depositato memoria con cui ha dato atto dell’avvenuto rimborso delle somme oggetto di causa, insistendo peraltro nella liquidazione delle spese in proprio favore. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso , l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2, comma 1 3 comma 3, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 2697, cod. civ., ritenendo che i compensi a favore di terzi erano stati effettuati non certo in relazione a collaborazione occasionale, che doveva comunque essere provata dal contribuente. 1.1.

Va premesso che il controricorrente afferma (in sede di memoria illustrativa) ma non dimostra l’avvenuto rimborso, per cui deve procedersi all’esame del merito. 1.2. L’art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che il presupposto dell’Irap, già definita dall’art. 1 come imposta a carattere reale, è «l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ribadito che l’Irap non è un’imposta sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, ha rilevato che mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l’autonoma organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, rimessa pertanto al giudice di merito.

Successivamente, Cass., Sez. U., 10/05/2016, n. 9451 (in continuità con Cass., Sez. U., 12/5/2009, n. 12108, ma specificando ulteriormente i requisiti dell’impiego del lavoro altrui) ha chiarito i parametri alla cui stregua la questione di fatto deve essere valutata: «con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità̀ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità̀ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività̀ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». L’onere di fornire la prova dell’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, come sopra inteso, grava sul contribuente che abbia presentato domanda di rimborso dell’Irap già versata (ex plurimisCass. 28/11/2014 n. 25311). 1.3.

Calando i superiori principi alla fattispecie che ne occupa, risulta evidente come i giudici di merito si siano esentati dall’accertamento della natura continuativa o meno delle prestazioni dei terzi collaboratori, limitandosi a richiamare i suddetti principi senza procedere poi alla loro concreta applicazione. Essi infatti hanno solo osservato come il contribuente non avesse dipendenti o immobili o disponesse di beni strumentali (esimendosi anche qui da qualsiasi riferimento concreto alle relative fonti) e rilevando come l’Agenzia avesse allegato le circostanze emergenti dal quadro RE (quindi appunto l’esistenza di collaborazioni), ma appunto senza nulla osservare, argomentare o indicare circa la consistenza, l’entità, le modalità di utilizzo di tali collaborazione, anche sotto il profilo della relativa continuatività, che sole avrebbero consentito una corretta sussunzione o meno della fattispecie nell’ambito della disciplina in esame.

2. Da quanto precede discende la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, pro