Decreto — n. 35510/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00per compensi,Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14/12/2
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35510/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14/12/2
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ricorso n. 11476/2022proposto dal: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CILIBERTO ENRICO, DIACO VINCENZO, FERRARO SALVATORE, FORLEO AURORA, MARCHIO CRISTINA MARIA, PUGLIESE DOMENICO, RIZZA LIDIA, RIZZA GIUSEPPE E TANCIONI FULVIO, rappresentatie difesi dall’avv. Sandro Cretella; -controricorrenti - e per denuntiatio litisnei confronti di MESURACA LUIGI, MACRI’ ANGELA MARIA ANNA, GRILLO DOMENICA SILVANA,MUNGARI PASQUALE, PACENZA SALVATORE, SUFFREDINI ELINA, SPADAFORA CARMINE ALBINO GIUSEPPE, PARISI EUGENIO, MARASCO MARIA FRANCESCA, MUSURACA VITTORIA, SESTI PAOLO, SERRAO NICOLA ANTONIO MARIA, LEONARDO PATRIZIA, CORTESE BRUNO, COSENTNO LUCIO, FRANDINA CHIARA, TALERICO AGOSTINO, PERRONE GIUSEPPE, PACENZA CATRINA, CALINDRO MARIA CARMELA; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Calabria, n. 3496 / 2 /20 21 , depositata il 28ottobre 20 21. visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chesi deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00per compensi,Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 14/12/2