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Decreto — n. 35483/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal via conciliation agreement and orders cost compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 35483/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but extinguished the proceedings because the plaintiff withdrew the lawsuit following a conciliation agreement. The plaintiff, representing the Municipality of Arezzo, had previously challenged a regional tax commission decision against Esselunga SpA. Since the withdrawal was based on a settlement, the court ordered the parties to compensate each other's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal following a conciliation agreement extinguishes the proceedings, and the court orders mutual compensation of litigation expenses.

Parole chiave

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withdrawal of appeal conciliation agreement litigation costs extinction of proceedings mutual compensation tax dispute Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
visto l’atto depositato in cancelleria l’8 novembre 2022 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsoa seguito di accordo conciliativo; considerato chepertanto le spese vanno compensate ; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
visto l’atto depositato in cancelleria l’8 novembre 2022 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsoa seguito di accordo conciliativo; considerato chepertanto le spese vanno compensate ; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 6169/2021proposto dal: COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Rulli, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Stefano Pasquini; -ricorrente - contro ESSELUNGA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentatae difesa dal reg. Lido Lucchesi e dall’avv. Nicoletta Lucchesi; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Toscana, n. 631/3/2020, depositata il 24 settembre2020. visto l’atto depositato in cancelleria l’8 novembre 2022 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsoa seguito di accordo conciliativo; considerato chepertanto le spese vanno compensate ; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,14/12/2023 Il Pres