Italian tax court dismisses appeal claiming registration tax assessment value presumes income tax capital gain for third party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision. The agency argued that an 'adhesion assessment' for registration tax, agreed upon by the buyer, should presumptively establish the capital gain for the seller who was not a party to that agreement. The court rejected this, ruling that such assessments are voluntary agreements effective only between the administration and the specific taxpayer who adhered to them. Consequently, the assessment could not bind a third party like the seller, and the lower court's decision to annul the tax notice was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2729 c.c.; Art. 2697 c.c.: An 'adhesion assessment' for registration tax is a voluntary agreement effective only between the administration and the adhering taxpayer, lacking any binding force or presumptive value regarding a third-party seller who did not participate in the agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Stia Impianti Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine dell’atto di costituzione, dall’Avv. Mario Lucci, che ha indicato recapito PEC, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via P. Castellino n. 85 in Napoli; -resistente - avverso la sentenza n. 5831, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 14.5.2014, e pubblicata l’11.6.2014;
O GGETTO : Vendita di azienda - Plusvalenza non dichiarata- Valore calcolato sul fondamento di accertamento con adesione - Ai fini dell’imposta di registro - Stipulato da parte acquirente -Conseguenze. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Stia Impianti Srl stipulava atto di cessione di azienda registrato l’11.1.2006, indicando un valore di vendita pari ad Euro 27.000,00, dei quali Euro 20.000,00 per l’avviamento commerciale. L’Amministrazione finanziaria notificava quindi alla contribuente l’avviso di accertamento n. REE030402033/2009, con il quale richiedeva maggiore Ires, sulla base della plusvalenza che assumeva essere stata realizzata con la cessione dell’azienda, avendo l’acquirente Alfimpianti Srl stipulato accertamento con adesione, ai fini dell’imposta di registro, ai termini del quale il valore della cessione era indicato in Euro 75.000,00, di cui 68.000,00 per l’avviamento.
2. La Stia Srl impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento.
3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione adottata dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, ritenendo tra l’altro inopponibile alla contribuente l’esito di un accertamento con adesione stipulato da diverso soggetto, confermava la decisione della CTP.
4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento d’impugnazione. La società non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione orale del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., perché il giudice dell’appello ha erroneamente disconosciuto “la presunzione secondo cui il maggior valore dell’immobile definito ai fini dell’imposta di registro … può essere preso a riferimento ai fini dell’accertamento della plusvalenza ai fini Irpef, salva la prova contraria di aver corrisposto un prezzo inferiore” (ric., p. 3).
2. Sembra allora opportuno ribadire, innanzitutto, che la società Stia Impianti Srl ha stipulato una cessione di azienda quale parte venditrice, senza dichiarare di aver conseguito una plusvalenza imponibile. L’Agenzia delle Entrate ha stipulato un accertamento con adesione, ai fini dell’imposta di registro, con l’acquirente Alfimpianti Srl, mediante il quale è stato definito un prezzo di cessione dell’azienda che avrebbe comportato un’elevata plusvalenza imponibile a favore della Stia Impianti Srl, che non è stata parte dell’accordo. 2.1.
Sostiene l’Amministrazione finanziaria che l’accertamento con adesione, peraltro in relazione a diverso tributo, concluso con l’acquirente dell’azienda, importerebbe la definizione di un valore di cessione che varrebbe quale presunzione nei confronti della venditrice dell’azienda. La tesi non appare condivisibile. 2.2. Questa Corte regolatrice ha avuto in proposito occasione di chiarire che “l'accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l'amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell'adesione, non può che avere efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l'atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto.
A ciò consegue che l'estensione degli effetti dell'accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo "in bonam partem" ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente”, Cass. sez. V, 25.6.2021, n. 18351. Non avendo l’Amministrazione finanziaria invocato altre prove, neppure presuntive, in relazione ad un valore di cessione dell’azienda diverso e maggiore di quello dichiarato dalla Stia Impianti Srl, il suo ricorso deve essere rigettato. 2.3. Per completezza può poi aggiungersi che questa Corte regolatrice ha pure avuto modo di specificare che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 -che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva - esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Il riferimento contenuto nella detta norma all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l'IRPEF (corrispettivo)”, Cass. sez. V, 2.8.2017, n. 19227.
3. Non devono essere liquidate spese di lite, non avendo la Stia Impianti Srl svolto difese nel giudizio di legittimità. 3.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 1