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Ordinanza — n. 35454/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal citing procedural extinction due to failure to request expedited settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35454/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax authority's cassation appeal against a regional commission's rejection of a company's tax review. The company had filed for an expedited tax settlement under specific 2018 decree provisions but failed to submit a formal request to suspend proceedings within the statutory deadline. Consequently, the court declared the litigation extinguished because the matter ceased to exist due to the unexercised right to expedited resolution.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 10 del decreto legge n. 119 del 2018; If a taxpayer fails to request suspension of proceedings for expedited settlement within the prescribed period, the litigation is deemed extinguished.

Parole chiave

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tax litigation extinction expedited settlement procedure procedural deadline failure Cassation dismissal tax administrative appeal inquinamento da metalli contabilità commerciale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 10 del decreto legge n. 119 del 2018
In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, in data 4 giugno 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto legge n.
Art. 6 comma 13 del decreto legge n. 119 del 2018
In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, in data 4 giugno 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto legge n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
6.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 112 c.p
546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c.
art. 2700 cod. civ
4 e la violazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione nei casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità(Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
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Testo completo

decreto legge n. 119 del 2018. ERNESTINO BRUSCHETTA Presidente LA ROCCA GIOVANNI Consigliere LUNELLA CARADONNA Consigliere – Rel. Ud. 1/04/10/2023C . C . PU R.G.4559/2015 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 TANIA HMELJAK Consigliere - MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4559/2015proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro C.P.M. s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Wladimiro Manzione, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Emiliano Amato, in Roma, via Crescenzio, n. 9, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 6258/14, depositata in data 23 giugno 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre2023 da l C ons igliere Lunella Caradonna ; RITENUTO CHE 1. La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n. 340 del 3 settembre 2012, aveva accolto il ricorso proposto dalla società C.P.M. s.r.l. avverso l'avviso di accertamento IRES, I.V.A. e IRAP, relativo all’anno d'imposta 2008, annullando l'atto impugnato e compensando le spese di giudizio.

2. La Commissione tributaria regionale, adita dall’Agenzia delle Entrate, ha rigettato l’appello per la mancanza di motivi specifici e ha affermando che, a fronte degli elementi presuntivi forniti dall'Agenzia delle Entrate e collegati per relationem al p.v.c. della Guardia di Finanza, la società C.P.M. s.r.l. aveva fornito in giudizio la prova dell'effettività degli acquisti e dei servizi ricevuti con rapporto della inerenza e dell'effettività delle operazioni compiute; con riferimento, poi, alla indetraibilità dell'I.VA, l’IVA era stata rilevata solo cartaceamente dalla C.P.M. s.r.l. e l'emissione delle fatture, ritenute relative ad operazioni inesistenti da parte delle società«DR2 s.a.s. di Toscano Gerardo» e di « M eridionale M etalli s.r.l.» per cessione di rottami, eranostate emesse senza applicazione dell'imposta ex art. 74 del d.P.R. n.633 del 19 72 (regime del reverse - charge). 3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi. 4.La società C.P.M. s.r.l. resiste con controricorso.CONSIDERATO CHE 1.

Il primo mezzo deducela violazione degli artt. 53 e 56 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., laddove la Commissione tributaria regionale aveva affermato che l’Ufficio appellante non aveva formulato censure specifiche e non aveva rappresentato nuovi profili di indagine, in quanto sotto il secondo profilo, l'appello era una revisio prioris instantiae, in cui era vietato il novum e sotto il primo profilo, si erano riportate testualmente nella parte in fatto numerose censure puntuali alla pronuncia di primo grado, che, piuttosto, non erano state prese in considerazione dai giudici di secondo grado. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 e la violazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata era priva di motivazione, anche laddove aveva richiamato i «riscontri di coerenza interna» del p.v.c. e aveva menzionato documenti mai prodotti dalla società contribuenti e documenti che erano stati specificamente contestati dall’Ufficio in relazione alla mancanza di data certa e alla provenienza da soggetti coinvolti nella frode.

3. Il terzo mezzo deduce la violazione degli artt. 39, primo comma, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, terzo comma, del d.P.R. n. 33 del 1972, nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall’art. 2 del decreto legislativo n. 32 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., essendo legittimi gli accertamenti incrociati ed essendo stato riprodotto il contenuto essenziale dell’atto richiamato. 4.Il quarto mezzo deduce la violazione degli artt. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 8 del decreto legge n. 16 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non essendo consentito il ricorso al regime di inversione contabile se l’operazione era inesistente, in quanto, in tal caso, l’Ufficio p oteva recuperare l’Iva risultante dalle autofatture ex art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, che eranorma che carattere sanzionatorio, mentre la detrazione non eradovuta.

5. In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, in data 4 giugno 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto legge n. 119 del 2018, con allegata la ricevuta di versamento della prima rata (mod. F24), debitamente comunicata alla controparte, avente ad oggetto l’avviso di accertamento impugnato (N. TF9030105430/2011), in cui l’importo dovuto era pari a 500,00euro, da corrispondersi in una rata. 5.1L'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che: «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 2 ter);

«Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020» (comma 10); «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12);«In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 13). 5.2.

Risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e, dall’altro, che non è stata presentata alcuna istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata. 6.Deve, quindi , dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 6.1Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c omma 13, del decreto legge n. 119 del 2018 , convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018). 6.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione nei casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità(Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485