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Ordinanza — n. 35449/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as tax disputes extinguished by voluntary payment and simplified settlement requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35449/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute between Rosario Sanzio and the Revenue Agency extinguished due to the taxpayer's submission of simplified settlement requests. Sanzio had filed these requests for tax years 2004, 2005, and 2006, accompanied by partial payments or proof of prior payments. The court ruled that these procedural acts legally terminated the litigation, rendering the cassation appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 della l. n. 197/2022; Art. 5, comma 7 della l. n. 130/2022: The filing of a simplified settlement request (definizione agevolata) with the requisite payment or proof of payment extinguishes the corresponding tax dispute, thereby rendering any subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax dispute extinction simplified settlement request voluntary payment effect cassation inadmissibility Revenue Agency appeal tax liability waiver procedural termination ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 della l. n. 197/2022
130/2022, quelle inerenti agli anni d’imposta 2004 e 2006 ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss.
Art. 5, comma 7 della l. n. 130/2022
In pendenza di causa parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla proposizione di distinte domande di definizione agevolata con riferimento a ciascun atto impositivo, quella riferita all’anno 2005 ai sensi dell’art. 5 della l.
Art. 391 cod. proc. civ.
24083), venendo la richiesta di estinzione dal contribuente parte ricorrente e dovendo quindi equipararsi i relativi effetti a quelli di cui all’art. 391 cod. proc. civ.13.
art. 2697 cod. civ
633/1972, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
art. 112 cod. proc. civ
Con il quarto motivo il ricorrente propone analoga censura, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 53 Cost
917/1986 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art.
art. 391 cod. proc. civ
24083), venendo la richiesta di estinzione dal contribuente parte ricorrente e dovendo quindi equipararsi i relativi effetti a quelli di cui all’art. 391 cod. proc. civ.13.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU. 2 agosto 2017, n. 19169
Cass. SU. 2 agosto 2017, n. 19169 e Cass.
Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083
19169 e Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), venendo la richiesta di estinzione dal contribuente parte ricorrente e dovendo quindi equipararsi i relativi effetti a quelli di cui all’art.
Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2023
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.R.G. 25846/2015, proposto da SANZIO ROSARIO, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cacciato (PEC: giuseppe.cacciato@milano.pecavvocati.it ) elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Rhodesia, n. 2, presso lo studio Tivoli Associati,giusta procura speciale a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio Oggetto: estinzione giudizio definizione agevolata legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1272/2015 , pronunciata il 25 marzo 2015, depositata il30 marzo 2015, non notificata Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2023dal Consigliere dott. Lucio Napolitano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli , che , preso atto della documentazione prodotta da parte ricorrente, a modifica delle precedenti conclusioni scritte già depositate, ha concluso chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata.

FATTI DI CAUSA Il sig. Rosario Sanzio fu destinatario, a seguito di indagini eseguite sui conti correnti bancari dei quali egli era titolare o cointestatario, di tre avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006 e di due conseguenti iscrizioni a ruolo straordinario per gli importi di tutte le imposte riprese a tassazione e delle sanzioni irrogate per gli anni 2004 e 2005. Tutti gli atti impositivi e le cartelle di pagamento di seguito emesse furono separatamente impugnati dal Sanzio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, che, previa riunione dei ricorsi, li accolse in parte, annullando le riprese a tassazione ai fini IRAP ed IVA, con conseguente rideterminazione degli importi recati dalle cartelle di pagamento, respingendo nel resto i ricorsi.La sentenza di primo grado fu oggetto di appello tanto da parte del contribuente quanto da parte dell’Ufficio per le parti di rispettiva soccombenza.

L’adita Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, riuniti i giudizi di appello avverso la medesima pronuncia, con sentenza n. 1272/2015, depositata il 30 marzo 2015, non notificata, accolse l’appello dell’Ufficio e respinse il gravame del contribuente. Avverso detta sentenza il Sanzio ricorre per cassazione in forza di dieci motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. In pendenza di causa parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla proposizione di distinte domande di definizione agevolata con riferimento a ciascun atto impositivo, quella riferita all’anno 2005 ai sensi dell’art. 5 della l. n. 130/2022, quelle inerenti agli anni d’imposta 2004 e 2006 ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss. della l. n. 197/2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione o motivazione apparente, per violazione dell’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’onere della prova, avendo la sentenza impugnata presunto che tanto i versamenti quanto i prelevamenti registrati sui conti correnti bancari dei quali il contribuente risultava intestatario o cointestatario fosseroriconducibili ad attività d’impresa mai esercitata dal contribuente, i cui redditi derivavano esclusivamente dai compensi percepiti quale amministratore della società Coop. La Vela a r.l.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo d’appello col quale il contribuente aveva, con riferimento ai prelevamenti, ed in relazione alla propria attività di lavoratore autonomo, richiesto di valutare l’inapplicabilità della presunzionedi cui all’art. 32, comma 2, n. 2, con riferimento alle imposte dirette, per effetto della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente propone analoga censura, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo, secondo il contribuente, la decisione impugnata omesso di pronunciare su quanto eccepito sin dagli atti introduttivi secondo cui, avendo l’Amministrazione proceduto all’accertamento induttivo c.d. puro in assenza di presentazione di denunce dei redditi per agli anni in contestazione, gli atti impositivi non avevano tenuto conto dell’incidenza percentuale dei costi sui maggiori ricavi attribuiti al contribuente.

5. Con il quinto motivo, riguardo alla medesima questione, laddove si ritenga che la decisione impugnata abbia implicitamente rigettato l’eccezione del contribuente come sopra esposta, la sentenza della CTR è oggetto di censura per violazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 600/1973, 55, comma 1, e 66, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo d’appello col quale il contribuente aveva, con riferimento ai prelevamenti, ed in relazione alla propria attività di lavoratore autonomo, richiesto di valutare l’inapplicabilità della presunzione di cui all’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, con riguardo all’IVA, per effetto della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale.

7. Con il settimo motivo, qualora la sentenza impugnata debba intendersi come pronuncia d’implicito rigetto della questione come sopra proposta, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 51, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

8. Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta ancora violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo d’appello col quale il contribuente aveva censurato la sentenza di primo grado per omessa motivazione e per violazione dell’onere della prova, ex art.2697 cod. civ., in relazione alla conferma, da parte dei giudici di prime cure della ripresa a tassazione ai fini IRPEF in relazione a pretese retribuzioni in natura (benefits), che sarebbero state percepite dal contribuente, da assoggettare, secondo l’Ufficio, a tassazione, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c – bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia ancora violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non si è pronunciata sul motivo d’appello col quale era stata censurata la sentenza di primo grado per omessa pronuncia in relazione alle specifiche allegazioni con le quali il contribuente aveva giustificato una serie di operazioni bancarie che ne escludevano la riconducibilità a reddito d’impresa.

10. Con il decimo ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha attribuito, per l’anno 2004, al Sanzio movimenti bancari extra conto per euro 60.004,00,viceversa riconducibili alla società Coop. La Vela.

11. Va dato atto, in via preliminare, che il ricorrente ha documentato di avere proposto tre distinte domande di definizione agevolata in relazione a ciascuno degli atti impositivi, la cui impugnazione ha dato origine alle controversie riunite dinanzi alla CTP di Milano. 11.1. Precisamente: per l’anno 2004 (avviso di accertamento n. T9D010702766/2010), domanda di definizione agevolata, in data 28 settembre 2023, ex art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022, corredata dalla ricevuta di pagamento della prima rata per l’importo di euro 9.206,00; per l’anno 2005 (avviso di accertamento n. T9D012G05550/2011), domanda di definizione agevolata, trasmessa via PEC in data 18.11.2022, ex art. 5 della l. n. 130/2022, per la quale si è detto come già versato l’importo dovuto determinato in euro 6.535,00; per l’anno 2006 (avviso di accertamento n. T9012G03972/2012), domanda di definizione agevolata, in data 28 settembre 2023, ex art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022, corredata dalla ricevuta di pagamento della prima rata per l’importo di euro 4.721,00. 11.2.

Ciò premesso, con riferimento agli avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2006, le rispettive controversie debbono essere dichiarate estinte ai sensi dell’art.1, comma 198, della l. n. 197/2022, avendo il contribuente presentato entro il termine previsto (10 ottobre 2023) le relative domande di definizione agevolata con pagamento, per ciascuna annualità, di quanto dovuto come prima rata. 11.3. Relativamente, invece, all’avviso di accertamento per l’anno 2005, la controversia deve essere dichiarata estinta ai sensi dell’art. 5, comma 7, della l. n. 130/2022, essendo stata la domanda di definizione agevolata, disciplinata dalla citata norma , presentata entro il termine del 16 gennaio 2023 (cfr.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2023, cadendo il termine di centoventi giorni dal settembre 2022, data di entrata in vigore della legge, sabato 14 gennaio 2023) ed essendo stato dato atto che non vi erano importi da versare, stante il già avvenuto versamento in corso di causa, documentato, della somma dovuta determinata in euro 6.535,00, senza che sia intervenuto diniego della domanda di definizione agevolata entro il 18.12.2022 (termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda) e senza che sia stata proposta istanza di trattazione nei successivi due mesi dalla parte interessata. 11.4.

Per quanto sopra risultano estinte anche le controversie concernenti l’impugnazione delle cartelle emesse per ruoli straordinari per gli anni 2004 (cartella n. 06820110373171426) e 2005 (cartella n. 068201200069687) in relazione ai due succitati avvisi di accertamento riferiti alle rispettive annualità.

12. La declaratoria di estinzione per effetto delle succitate domande di definizione agevolata delle liti conseguenti all’impugnazione dei summenzionati atti impositivi va resa con ordinanza, (cfr. Cass. SU. 2 agosto 2017, n. 19169 e Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), venendo la richiesta di estinzione dal contribuente parte ricorrente e dovendo quindi equipararsi i relativi effetti a quelli di cui all’art. 391 cod. proc. civ.13. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

14. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 20