Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 35426/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands VAT case to new role pending second-instance revocation judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35426/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court granted the taxpayer's request to remand the case to a new role. The taxpayer argued that a recent second-instance decision revoked the lower court's dismissal of their revocation appeal. The court agreed to handle both the current cassation appeal and the pending revocation appeal together before proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; Art. 380 cod. proc. civ.: When a second-instance judgment revoking a lower court decision is pending, the Cassation Court may remand the case to a new role to allow for the joint handling of the revocation appeal and the cassation appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT deduction dispute revocation appeal remand to new role joint handling of appeals tax administrative litigation sottrazione dell'iva revoca del fallimento revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Avverso la sentenza della CTC Alì Asghar Ranghci Borzogi, già socio della società estinta, presentava ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Art. 380 cod. proc. civ.
Avverso la sentenza della CTC Alì Asghar Ranghci Borzogi, già socio della società estinta, presentava ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8933/2013R.G. proposto da Ranghci Bozorgi Alì Ashgar , elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell’avv. Oreste Cantillo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Guglielmo Cantillo giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – e contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la decisionedella Commissione tributaria centrale - Sezione di Napoli n. 545/11/12, depositata il 13 febbraio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con decisione n. 545 / 11 /1 2 del 13 / 02 /20 1 2 la Commissione tributaria centrale – Sezione di Napoli (di seguito CT C ) dichiarava inammissibile il ricorso proposto da P AC di Alì Ranghci Borzogi s.n.c. avverso la decisione n. 126/01/96 della Commissione tributaria di secondo grado di Salerno, la quale aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti del la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Salerno, che aveva dichiarato estinto il ricorso della società contribuente. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, l’Ufficio IVA di Salerno aveva contestato alla società contribuente l’indebita detrazione di IVA con riferimento all’anno d’imposta 1988. 1.2. La CTCrespingeva la domanda del contribuente evidenziando chePAC di Alì Ranghci Borzogi s.n.c. era stata cancellata dal registro delle imprese in data 19/12/2001 ed aveva quale legale rappresentante Paolo Staiti, sicché il ricorso era inammissibile.

2. Avverso la sentenza della CTC Alì Asghar Ranghci Borzogi, già socio della società estinta, presentava ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AE resisteva con controricorso.

4. Con ordinanza n. 20154 del 22/03/2021, questa Corte accoglieva il ricorso per cassazione proposto avverso il rigetto del ricorso per revocazione proposto nei confronti della sentenza n. 545/11/12 della CTC e rinviava a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con sentenza n. 6548/05/22 del 07/10/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha disposto la revocazione della sentenza n. 545/11/12 della CTC impugnata in questa sede.Cons. est. G.M. Nonno 1.1. Con nota depositata in data 09/05/2023 il ricorrente ha chiesto un rinvio del presente giudizio in ragione dell’impugnazione in cassazione della menzionata sentenza di revoca n. 6548/05/22, giudizio iscritto al R.G. n. 29402/2022, la cui trattazione non è stata ancora fissata. 1.2. Tenuto conto dell’opportunità di procedere alla trattazione congiunta delle due controversie, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a n