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Decreto — n. 35418/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares litigation extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 35418/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a request by the Revenue Agency against a bankrupt company. The lower court ruled that the litigation terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which mandates the extinction of proceedings when a case list is transmitted without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision to close the case without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 e 200 della legge n. 197/2022; When the transmission of a case list to the court documents the regular conclusion of proceedings and the absence of a denial, the litigation is automatically extinguished by operation of law.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings case list transmission Law 197/2022 litigation termination revenue agency dispute bankruptcy litigation procedural dismissal procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
EMILIA ROMAGNA n.594/ 07/ 2021 depositata il 21/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18512/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro WORLD TRADE SRL IN FALLIMENTO, rappresentata e difesa dall’avvocato PASSACANTILLI GIORGIA, unitamente all'avvocato MARTELLI MARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.594/ 07/ 2021 depositata il 21/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES