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Ordinanza — n. 35408/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and orders case extinction via agreed settlement under 2022 tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35408/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following an agreement between the tax agency and the company. Pack Service SRL requested case termination under the simplified litigation settlement procedure of Law 197/2022, which the tax authority accepted. Consequently, the court ordered the judgment's extinction with expenses borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 197 legge n. 197/2022; When parties agree to the simplified tax dispute settlement procedure, the court must declare the case extinguished with expenses allocated to the advancing party.

Parole chiave

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tax dispute settlement simplified litigation procedure case extinction tax authority agreement expense allocation procedura di ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 197 legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE: Con istanza depositata il 5.10.2023 la Pack Service srl ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di lite tributaria pendente di cui all’art. 1 comma 197 legge n.
art. 1 comma 197 legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE: Con istanza depositata il 5.10.2023 la Pack Service srl ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di lite tributaria pendente di cui all’art. 1 comma 197 legge n.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2778/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PACK SERVICE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA GENTILE DA FABRIANO, 3, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE FRANCESCO (CVLFNC71D23H501H) rappresentata e difesadall'avvocato POLI NICOLA (PLONCL76L07C236T); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 120/2013 depositata il05/12/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE L’appello erariale contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Pack Service srl, recante determinazione di maggior reddito per il 2005 ai fini IRES, IVA e IRAP, è stato respinto dalla CTR Toscana con la sentenza in epigrafe. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su tre motivie ha depositato memoria . Ha resistito con controricorso la societàche deposita memoria.

CONSIDERATO CHE: Con istanza depositata il 5.10.2023 la Pack Service srl ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di lite tributaria pendente di cui all’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022 e ha depositato copia della domanda e quietanza di versamento della prima rata, chiedendo l’estinzione del giudizio con spese compensate. Con memoria depositata il 23.10.2023 l’Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta della contribuente. Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico d