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Ordinanza Interlocutoria — n. 35405/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of clarity regarding VAT debt definition and inconsistent procedural submissions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35405/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order remanding the case to the lower court due to procedural inconsistencies. The appellant, Metoda Finance SRL, challenged a tax assessment based on arguments regarding corporate succession and constitutional principles, while simultaneously submitting a request for a simplified tax settlement that contradicted the formalities of the current appeal. The court found the appellant's recent memorandum failed to confirm the intent to settle the dispute and contained discrepancies between the debt reference numbers cited in the judgment versus the settlement request. Consequently, the court ordered a remand to clarify the appellant's position and resolve the conflicting procedural submissions before the merits can be addressed.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; Art. 3 e 53 Cost.: The court must remand proceedings when the appellant's submissions regarding the subject matter of the dispute are contradictory or fail to demonstrate a clear intent to settle, thereby preventing a proper determination of the fundamental issues.

Parole chiave

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VAT debt assessment corporate succession rights procedural inconsistency simplified tax settlement remand for clarification constitutional principles interlocutory order assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.
Art. 3 Cost.
CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.
Art. 53 Cost.
Art. 6 d.l. n. 193/2016
Nelle more la società ha depositato domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, riguardante anche la cartella di pagamento n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21037/2016 R.G. proposto da : METODA FINANCE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA N 177, presso lo studio dell’avvocato DELLA LONGA CRISTIANO (DLLCST71T26H501U), rappresentat a e difesadall'avvocato CARAMANNO ANGELO (CRMNGL67M15H703I); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 1251/2016depositata il 12/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE. La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della Metoda Finance srl contro la sentenza della CTP di Salerno che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento per IVA n. 10020120022326439000 recuperata a seguito di indebita compensazione del credito IVA spettante a società incorporata. La CTR ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado non essendo stata presentata dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse compresa tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.

La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., «omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza» nonché «omessa pronuncia su una questione fondamentale ai fini del thema decidendum» Con il secondo motivo deduce «violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost.. Sulla illogicità della pronuncia impugnata», affermando l’erroneità della decisione in contrasto con il principio generale secondo cui la società incorporante subentra in tutte le posizioni soggettive facenti capo alla incorporata.

Nelle more la società ha depositato domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, riguardante anche la cartella di pagamento n. 10020120022328439000, indicata come oggetto del presente giudizio, nonché comunicazione di Equitalia relativa alle somme dovute e documentazione comprovante i pagamenti effettuati. Peraltro, la ricorrente ha ultimamente depositato memoria in cui, senza alcun cenno alla precedente domanda di definizione agevolata, illustra i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. E’ opportuno che parte ricorrente fornisca chiarimenti in quanto, da un lato, il numero della cartella di pagamento indicata in sentenza non corrisponde a quello riportato in ricorso nonché nella domanda di definizione e, d’altro lato, il contenuto della memoria della ricorrente non conferma la volontà di definire la lite.

P.Q.M.

dispone rinvio a nuovo ruolo concedendo termine di giorni novanta per deduzioni a chiariment