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Ordinanza — n. 35393/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to taxpayer's successful simplified tax definition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35393/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment following a request for process extinction. The taxpayer submitted proof of having initiated a simplified tax definition procedure, which the tax agency accepted without objection. Consequently, the court ruled that the underlying tax debt had ceased to exist, leading to the dismissal of the appeal and the allocation of litigation costs to the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: When a taxpayer proves the initiation of a simplified tax definition procedure, the tax debt is extinguished, rendering the appeal inadmissible and entitling the taxpayer to a reduction in litigation costs.

Parole chiave

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simplified tax definition process extinction tax debt cessation litigation costs allocation appeal dismissal tax agency acceptance Cassation procedure reddito da attività lucrativa dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La Corte, ex art. 6 del decreto - legge22 ottobre 2016, n.
Art. 13 comma 1 quater of d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"doppio contributo unificato" dicui all'art. 13, comma 1 - quater, del d .P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 39284
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7478/201 5 R.G. proposto da GIANNI EMILIO MAINETTI, rappr esentato e difeso dall’Avv. Gaspare Falsitta,dall’Avv. Silvia Pansieri e dall’Avv. Rita Gradara, con domicilio elettopresso lo studio del terzo difensore in Roma largo Somalia n.67; –ricorrente – contro Oggetto: rottamazionecartelle d.l.22 ottobre 2016, n.193 AGENZIADELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia,sez. staccata di Brescia, n.4698 /66/2014 depositata il 18 set- tembre2014, e che non risulta notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 9 ottobre 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- dia, sez. staccata di Brescia, veniva rigettato l’appello proposto da GianniEmilio Mainetti avverso la sentenza della Commissione Tributa- riaProvinciale di Cremona n.110/3/2013 la quale, a sua volta, aveva rigettatoil ricorso della contribuente avente ad oggetto l’avviso di ac- certamentoper II.DD. e IVA 2007 per maggiori ricavi accertati. 2.Il giudice d’appello confermava così le riprese, con cui era stato im- putato al contribuente un reddito di lavoro autonomo di Euro 96.605,00e un reddito capitale di Euro 5.972,00, emersi a seguito di accertamentibancari ex art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, tenutoconto non solo dei versamenti ma anche dei prelevamenti alla lucedella sentenza della Corte Costituzionale n.228 del 2014. 3.Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a tre motivi,cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il contri- buentedeposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso ladefinizione agevolata e, con ulteriore nota di deposito, chiede la de- claratoriadi estinzione del processo. La Corte, ex art. 6 del decreto - legge22 ottobre 2016, n. 193, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisizionedi informazioni sulla definizione agevolata . Consideratoche: 4.Il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art.6 del d.l. 193 del 2016 convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo , offrendo copia della domanda inoltrata pressol’Agenzia e relativa attestazione di deposito e di pagamento di importi.Il ricorrente ha anche dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

L’Agenzia,provocata l’interlocuzione, non ha mosso osservazioni sul la documentazione prodotta dal ricorrente , con ciò dimostrando a sua voltadi non avere ragioni di contestazione.

5. Sulla base degli elementi che precedono, il Collegio ritiene che la documentazioneprodotta dal ricorrente attesta l’ estin zione del debito erarialealla base del ricorso . All ’ estinzionedel processo per cessazione dellamateria del contendere segue la compensazione delle spese di lite perchéla documentazione versata agli atti dalla contribuente dimostra ilsostenimento di oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cuiva tenuto conto in questa sede. 6.Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da partedella ricorrente principale, del c.d. "doppio contributo unificato" dicui all'art. 13, comma 1 - quater, del d .P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 20