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Decreto — n. 35392/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 35392/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil litigation extinguished following the lower court's finding that the case terminated automatically under the new procedural framework. The plaintiff, Zanca Giuliano, challenged the tax agency's decision based on an impositivo act linked to the reduction of time limits for declaring the extinction of validity judgments. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the procedural insertion in the official list documented the regular conclusion of the dispute without any formal denial, thereby triggering statutory extinction.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically included in the list of extinguished judgments under the new procedural law, the litigation terminates by operation of law without the need for a formal denial.

Parole chiave

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litigation extinction tax procedure law automatic termination decreto legge 2022 civil procedure code judicial list insertion costs allocation procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
MARCHEn.236/04/2021 depositata il 23/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18757/2021 R.G. proposto da : ZANCA GIULIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PARDI ARTURO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESARO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHEn.236/04/2021 depositata il 23/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL