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Ordinanza — n. 35391/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court case dismissed due to agreement on simplified settlement under new 2022 law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35391/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax court declared the litigation extinguished following a mutual agreement between the taxpayer and the tax agency to utilize the simplified settlement procedure. Pack Service SRL requested termination of the dispute regarding income tax assessments for 2009-2011, which the Agency of Revenue accepted. The court granted the request, ruling that the proceedings end with costs borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 197 legge n. 197/2022; When parties in a tax dispute mutually agree to the simplified settlement procedure, the court must declare the litigation extinguished.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction mutual agreement termination IRES tax assessments costs allocation rule indagine fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale revisione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 197 legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE: Con istanza depositata il 3.10.2023 la Pack Service srl ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di lite tributaria pendente di cui all’art. 1 comma 197 legge n.
art. 1 comma 197 legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE: Con istanza depositata il 3.10.2023 la Pack Service srl ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di lite tributaria pendente di cui all’art. 1 comma 197 legge n.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2201/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PACK SERVICE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA GENTILE DA FABRIANO, 3, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE FRANCESCO (CVLFNC71D23H501H), rappresentat a e difesadall'avvocato POLI NICOLA (PLONCL76L07C236T); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1446/2017 depositata il12/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE. L’appello erariale contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva annullato parzialmente gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Pack Service srl, recanteideterminazione di maggior reddito per il 2009, 2010 e 2011 ai fini IRES, IVA e IRAP, è stato respinto dalla CTR Toscana con la sentenza in epigrafe, che aveva invece accolto l’appello incidentale della contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivie ha depositato memoria.

Ha resistito con controricorso la società, che ha depositato a sua voltamemoria. CONSIDERATO CHE: Con istanza depositata il 3.10.2023 la Pack Service srl ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di lite tributaria pendente di cui all’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022 e ha depositato copia della domanda e quietanza di versamento della prima rata, chiedendo l’estinzione del giudizio con spese compensate. Con memoria depositata il 23.10.2023 l’Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta della contribuente, che ha rinnovato l’istanza di estinzione con memoria depositata il 26.10.2023.

Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio; spese a caric