Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to partial extinction and loss of interest via simplified tax definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax appeal partially inadmissible, extinguishing the proceedings for the company while dismissing the individual partners' claims due to lack of interest. The taxpayers had successfully applied for a simplified tax definition, paying the required amounts and formally renouncing the pending litigation. Consequently, the court ruled that the legal basis for the appeal no longer existed for the individuals, while the company's case was terminated because the specific tax notice at issue was no longer part of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 186 legge 197/22; Art. 100 c.p.c.: The tax appeal is extinguished for the taxpayer who has fully complied with the simplified definition requirements and renounced the litigation, while the appeal becomes inadmissible for other parties who have similarly adhered to the simplified procedure and lost their interest in the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15156 /2015 R.G. proposto da PANIFICIOPANETTERIA TRE TORRI DI GARBARINO F. C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., FABRIZIO GARBARINO, TI- ZIANAFRINO, NADIA FRINO, tutti rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamentedall’Avv. Francesca Giannella e dall’Avv. Guido France- sco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma,via Cosseria 5; –ricorrenti – contro Oggetto: definizioniagevolate AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Li- guria,n.1239/4/2014 depositata il 4 dicembre 2014, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 9 ottobre 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, venivarespinto sia l’appello principale proposto dalla società Panificio PasticceriaTre Torri di Garbarino F. C. S.n.c. e dai soci Garbarino Fabrizio,Frino Nadia, Frino Tiziana sia l’appello incidentale dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provin- cialedi Savona n.91/1/2014 la quale aveva riunito e parzialmente ac- coltoi ricorsi dei contribuenti aventi ad oggetto quattro avvisi di ac- certamentoper IRAP, IRPEF, IVA e sanzioni 2009 emessi nei confronti dellasocietà e dei soci per versamenti e prelevamenti non giustificati ex artt.32 e 51 del d.P.R. n.600 del 1972 e omessa dichiarazione e documentazionedi operazioni imponibili. 2.La CTR confermava così integralmente la decisione di primo grado, laquale aveva rideterminato il reddito di impresa in misura inferiore a quelloaccertato, in Euro 107.177,84, con ri calcolo anche delle imposte conseguentie sanzioni al minimo edittale.
Avversola decisione propongono ricorso i contribuenti per cinque mo- tivi,cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Nelle more, connota datata 9 marzo 2020 i contribuenti hanno proposto istanza di sospensionedel giudizio ex d.l. n.119 del 2018 per adesione alla defi- nizione agevolata. In data 4 dicembre 2020 l’Agenzia ha depositato istanzadi estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere. In data 17 febbraio 2021 i contribuenti hanno tra- smessovia PEC memoria ex art.380 bis primo comma cod. proc. civ. contenente istanza di sospensione del giudizio ex art.3 comma 6 del d.l. citato sino al termine di perfezionamento dei pagamenti previsti perla definizione agevolata . 3.La Corte ha preliminarmente rilevato che non congruente con la ma- teria del contendere è il contenuto della anteriore nota dell’Agenzia delleEntrate datata 4 dicembre 2020, che fa riferimento ad una ces- sazioneparziale della materia del contendere in riferimento ad atti im- positividiversi da quelli impugnati nel presente processo e anche rife- riti a diverso anno di imposta, ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo affinche l’Agenzia prendesse posizione - previa eventuale interlocu- zionecon l’Agente della riscossione - sul fatto nuovo prospettato dai contribuenti,astrattamente idoneo a determinare la cessazione totale o parziale della materia del contendere con riferimento agli avvisi di accertamentonn.
TL9021102791/2012 ( Panificio Pasticceria Tre Torri diGarbarino F. C. S.n.c. , anno imposta 2009), TL9012202826/2012 (Garbarino Fabrizio, quota 40%, anno imposta 2009), TL9012202844/2012(Frino Nadia, quota 35%, anno imposta 2009), TL9012202852/2012(Frino Tiziana, quota 25%, anno imposta 2009). 4.Parte contribuente ha depositato da ultimo memoria ex art.380 - bis cod.proc. civ. , rendendo nota l’instaurazione di ulteriori procedimenti didefinizione agevolata da parte della società e dei soci ai sensi della legge197/22 e chiedendo l’estinzione del processo quanto alla so- cietàe la sospensione quanto ai soci in pendenza del piano di rateiz- zazione.
Consideratoche: 5.Con memoria illustrativa depositata il 4.10.2023 parte contribuente rende noto che la società ricorrente si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 5.1.
La società ha anche depositato contestualmente alla memoria la ricevuta di avvenuta presentazione in viatelematica di tale domanda nonchéricevuta del versamento della prima ed unica rata, dichiarando che, allo stato, non è stato notificato alcundiniego della definizione. 5.2. Per i soci Garbarino Fabrizio, Frino Nadia e Frino Tiziana nella me- desima memoria si rende nota anche la presentazione presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione della loro dichiarazione di adesione, ex art. 1 comma 231 e comma 249 Legge 197/22, alla definizione agevolata dei carichi relativi agli avvisi di accertamento nn.
TL9012202826, TL9012202844, TL9012202852, già oggetto di precedente dichiara- zione ex art. 3 D.L 119/18. 5.3. I soci hanno dichiarato di voler adempiere al pagamento rateizzato dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata ed hanno, inoltre, dichiarato di assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiscono la dichiarazione. Con comuni- cazione delle somme dovute per la definizione agevolata l’Agenzia delle Entrate ha indicato la tempistica dei pagamenti e l’ultimo rateo verrà a scadere il 30/11/2025.
6. In considerazione dell’autonomia sul piano processuale delle contro- versie instaurate dalla società e dai soci , con riferimento alla prima dev’essere senz’altro dichiarata l’ estinzione del processo parziale per cessazione della materia del contendere limitatamente all’atto impu- gnato, l’avviso di accertamento n. TL9021102791 con compensazione tra le parti delle spese di lite ai sensi dell’art. 1 comma 198 l egge 197/22.
7. Quanto alla posizione dei soci, visto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiscono le dichiara- zioni il giudizio non va sospeso, ma,in parte qua, il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interessealla decisione ex art.100 cod. proc. civ.. 7.1.Segue anche per questa parte del ricorso la compensazione delle spese di lite, perch é la documentazione versata agli atti dai contri- buenti attesta il sostenimento presente e futuro di oneri ai fini della definizioneagevolata intrapresa di cui va tenuto conto in questa sede. 8.Stante l’estinzione parziale del processo per cessazione della materia del contendere e per il resto l’inammissibilità del ricorso a seguito dell'adesionealla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , del c.d. "dop- piocontributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021,n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022,