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Ordinanza — n. 35373/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court judgment extinguished proceedings due to withdrawal under Law 197/2022 without unified contribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35373/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's withdrawal of the appeal. The taxpayer argued for the extinction of the proceedings, while the Revenue Agency contended the case was regular. The court ruled that the specific statutory provision for extinction upon withdrawal applies, and the extraordinary unified contribution rule does not extend to such withdrawals.

Regesto Legislator

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L. 197/2022, art. 1, comma 198; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant results in the extinction of the proceedings without the imposition of an additional unified contribution.

Parole chiave

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tax appeal extinction Law 197 2022 unified contribution waiver cassation withdrawal Revenue Agency dispute

Disposizioni normative citate

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L. 197 del 2022, art. 1, comma 198
197 il processo èdichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la datadella decisione; -pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; -in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
197 il processo èdichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la datadella decisione; -pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; -in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 190871 del 2018

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Testo completo

hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 1799 /20 2 1 R. G. proposto da : SO.I.GE.A s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa, come da procura in atti, dall’avv. Edoardo Belli Contarini ( PEC: edoardobellicontarini@ordineavvocatiroma.org ) , dall’avv. Leonardo Laviola ( PEC: leonardolaviola@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Raffaele Condemi (PEC: raffaelecondemi@ordineavvocatiroma.org ) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio Fantozzi Associati, dei primi due difensori sito in Roma, via Sicilia n. 66, nonché presso il seguente indirizzo digitale:edoardobellicontarini@ordineavvocatiroma.org;

–ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); Oggetto: estinzione delgiudizio Cons.Est. Roberto Succio - 2 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Campanian. 5085 / 11 / 20 depositata in data 23 / 1 0 /20 2 0 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/12/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi che ha chiesto dichiararsi l’estinzionedel giudizio;

Rilevatoe c onsiderato che: - è in atti domanda di estinzione del giudizio ex L. 197 del 2022 , che l’Agenziadelle Entrate dichiara nella propria memoria essere regolare; - nelle controversie pendenti, in caso di deposito della copia della domandadi definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi dell’art.1, comma 198, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 il processo èdichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la datadella decisione; -pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; -in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligodi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria,è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 en. 190871 del 2018);

Cons