Cassation court declares tax litigation extinguished upon deposit of final judgment copy and payment of due amounts under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the deposit of the final judgment copy and payment of outstanding amounts. The appellant, SO.I.GE.A s.r.l., sought termination of the proceedings against the Revenue Agency based on the provisions of Law No. 197 of 2022. The court ruled that the process is automatically terminated under these specific conditions, while also clarifying that the unified contribution rule does not apply to voluntary withdrawals from cassation appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197; In tax proceedings, the filing of the final judgment copy and payment of due amounts automatically extinguish the litigation via a chamber of council order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 3633 /20 1 5 R. G. proposto da : SO.I.GE.A s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa, come da procura in atti, dall’avv. Edoardo Belli Contarini ( PEC: edoardobellicontarini@ordineavvocatiroma.org ) , dall’avv. Leonardo Laviola ( PEC: leonardolaviola@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Raffaele Condemi (PEC: raffaelecondemi@ordineavvocatiroma.org ) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio Fantozzi Associati, dei primi due difensori sito in Roma, via Sicilia n. 66, fax 06/42011976, nonché presso il seguente indirizzo digitale PEC: edoardobellicontarini@ordineavvocatiroma.org;
–ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Oggetto: estinzione delgiudizio Cons.Est. Roberto Succio - 2 Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Campania sez staccata di Salerno n. 735 / 0 2 / 20 1 5 depositata in data 27/01/2015,non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/12/2023dal C onsigliere Roberto Succio ;
Rilevatoe c onsiderato che: -è in atti domanda di estinzione del giudizio ex L. 197 del 2022; - nelle controversie pendenti, in caso di deposito della copia della domandadi definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi dell’art.1, comma 198, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 il processo èdichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la datadella decisione; -pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; -in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligodi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria,è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 en.