Civil procedure dismissed: tax court declares litigation extinguished due to automatic listing in tax authority's registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished after the lower court confirmed the tax authority's listing of the case in its registry. The plaintiff argued for a hearing, but the court found that the statutory listing under the 2022 tax law automatically terminated the litigation without a formal denial. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically listed in the tax authority's registry to confirm extinction, the civil procedure terminates by operation of law without the need for a formal denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.37954/2019 R.G. proposto d a CLA BO FIN SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato COGLIATI DEZZA ALICE contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ANCONA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n. 816 /03/2019 depositata il 13/11/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO