Court declares tax appeal extinguished due to automatic dismissal following administrative listing under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the administrative appeal against the tax authority's decision extinguished. The lower court ruled that the case was automatically dismissed because the tax authority listed the judgment in the special register required by the new tax law. Consequently, the court upheld this procedural extinction without ordering a hearing, leaving any potential request for a hearing to the parties' discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a judgment in the special register for tax appeals automatically extinguishes the proceedings, barring the court from ordering a hearing unless explicitly requested by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5582/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IMMOBILIARE LAGAF S.R.L., rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio dagli avvocati ARCUDI DOMENICO e RERA ADA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 7405/ 19/ 2022 depositata il 06/09/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE