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Ordinanza — n. 35291/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal extinguished due to taxpayer's acceptance of simplified payment scheme under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35291/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's formal acceptance of the simplified payment scheme provided for in Law 197/2022. Although the taxpayer had previously challenged an assessment against her family business, she subsequently adhered to the new regulatory framework and requested the termination of the proceedings. The court ruled that the procedural requirements for extinction were met, thereby dismissing the remaining claims without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 1 commi 231-252 della l. n. 197/2022; Art. 1 comma 198 della citata legge: The acceptance of a simplified payment scheme by a taxpayer in pending tax proceedings automatically extinguishes the judicial action, terminating the dispute between the parties.

Parole chiave

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tax appeal extinction simplified payment scheme Law 197/2022 rotamazione quater tax dispute termination family business tax procedural dismissal complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1 commi 231-252 della l. n. 197/2022
"doppio contributounificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
Art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022
"doppio contributounificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributounificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
art. 230 - bis cod. civ
2.L’atto impositivo veniva emesso nei confronti della ricorrente quale titolaredi un’impresa familiare ex art. 230 - bis cod. civ.
artt. 39 d.P.R. n. 600/73
Ai sensi degli artt. 39 d.P.R. n. 600/73e 54 d.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass.,Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21360 /20 15 R.G. proposto da TURINO LUCIA rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall’Avv.Claudio Sacchetto (PEC: claudio.sacchetto@pec.it) e dall’Avv. GiuseppeMarini (PEC: giuseppemarini@orclineavvocatiroma.org) , con domicilioeletto presso lo studio de l secondo difensor e in Roma, via dei MontiParioli n. 48 ; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Pie- monte,n.148/24 /2015 depositata il 4 febbraio 20 15 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 9 ottobre 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte , venivarigettato l’appello proposto da Turino Lucia avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria n. 48 /3/ 20 12 laquale aveva rig e ttato i l ricors o della contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. T7J010701270/2011 relativo all’anno di imposta2007. 2.L’atto impositivo veniva emesso nei confronti della ricorrente quale titolaredi un’impresa familiare ex art. 230 - bis cod. civ. esercente at- tività di rivendita di generi di monopolio e di piccola oggettistica in Murisengoa seguito di verifica da parte della Guardia di finanza per i periodidi imposta dal 2005 al 2008 .

Ai sensi degli artt. 39 d.P.R. n. 600/73e 54 d. P . R . n. 633/72 venivano così rideterminati in comples- sivieuro 16.916,16 il maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, il mag- giorvalore della produzione ai fini IRAP ed il maggior volume d'affari aifini IVA . 3.Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari , inclusa quella relativa alla motivazione dell’atto impositivo , confermava nel meritole riprese , tra l’altro facendo riferimento ad altra decisione resa trale parti . La sentenza veniva confermata in appello seppure con di- versamotivazione. 4.Avverso la decisione la contribuente propone ricorso, affidato a nove motivi,cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso .

Da ultimo laricorrente deposita nota , corredata da documentazione, con istanza diestinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Consideratoche: 5.Nelle more del giudizio con nota di deposito del 2 5 . 9 .2023 la con- tribuente ha dichiarato e dato evidenza di adesione alla definizione agevolatadi cui all’art.1 commi 231 - 252 della l. n.197/2022 c.d. “rot- tamazione quater” relativamente alle cartelle di pagamento di cui all’avviso di accertamento oggetto della presente controversia e ha altresì chiesto al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio ex art.1comma 198 della citata legge . 6.Il disposto da ultimo invocato prevede:

« Nelle controversie pen- denti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o conordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data delladecisione. Le spese del processo restano a carico della parte che leha anticipate.». 6.1. La corrispondenza tra cartelle di pagamento oggetto di defini- zione agevolatae avviso di accertamento impugnato è confermata dal fatto che il 26.9.2023, successivamente al deposito telematico dell’istanza di estinzione del processodi cui dunque ha avuto neces- saria contezza, l’Agenzia ha a sua volta effettuato un deposito nel fascicolo telematico.

Non sussistono inoltre i presupposti per il versa- mento,neppure da parte della ricorrente principale, del c.d. "doppio contributounificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass.,Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021,n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

Dichiaral’esti