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Decreto — n. 35221/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 35221/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished following a procedural ruling by the Regional Court of Umbria. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency documented the regular conclusion of the dispute under new legislative provisions, thereby rendering the litigation void. Consequently, the court upheld the decision to terminate the proceedings, noting that costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is automatically included in a statutory list of concluded disputes, the civil process is extinguished without the need for a formal judgment of extinction.

Parole chiave

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process extinguishment automatic termination tax dispute resolution procedural conclusion statutory list inclusion civil procedure law cost allocation rules imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
425 /01/2018 depositata il 08/11/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15354/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DT SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato LEONI RUDI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Umbria n. 425 /01/2018 depositata il 08/11/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Ro