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Decreto — n. 35214/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law regarding time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 35214/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following a lower court's ruling that the proceedings terminated automatically under new legislative provisions. The plaintiff argued for the continuation of the case, while the opposing party contended that the statutory time limits had been met, triggering the automatic closure. The supreme court upheld the decision, ruling that the specific legal framework mandated the extinction of the proceedings without further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares that civil proceedings are automatically extinguished when statutory time limits for litigation are fulfilled, barring further action unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination statutory time limits civil procedure code legislative reform 2022 contenzioso tributario differimento dell'imposizione diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16514/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CUDIA FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato POGGIOLI MARCELLO unitamente all'avvocato ROTELLA TOMMASO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.482/ 02/ 2021 depositata il 12/04/2021 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC