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Decreto — n. 35183/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35183/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35183/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18974/2015 R.G. proposto da : AMIU GENOVA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 32, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO (PLTMRC49R19I726K) rappresentato e difeso dall'avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) -ricorrente- contro BALZANO ROSA, GALLI CARLO ANSELMO, GIANNARELLI MAURIZIO, GRIGIS TANIA, MEDULLA GIOVANNA, UBERTELLI IVO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEVERE 16, presso lo studio dell’avvocato VALERI GIANNA (VLRGNN63E71H501S) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati IVALDI ENRICO (VLDNRC68C01D969A), GIORGI GIORGIO (GRGGRG58E05D969F) -controricorrenti- nonchè contro LASTRICO FRANCESCO GIUSEPPE, TOSI OTTAVIO, CITTONE MILVIA, FRECENTESE ANTONIETTA CLELIA-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.266/2015 depositata il 23/01/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35183/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AMIU GENOVA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 32, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO (PLTMRC49R19I726K) rappresentato e difeso dall'avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) -ricorrente- contro BALZANO ROSA, GALLI CARLO ANSELMO, GIANNARELLI MAURIZIO, GRIGIS TANIA, MEDULLA GIOVANNA, UBERTELLI IVO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEVERE 16, presso lo studio dell’avvocato VALERI GIANNA (VLRGNN63E71H501S) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati IVALDI ENRICO (VLDNRC68C01D969A), GIORGI GIORGIO (GRGGRG58E05D969F) -controricorrenti- nonchè contro LASTRICO FRANCESCO GIUSEPPE, TOSI OTTAVIO, CITTONE MILVIA, FRECENTESE ANTONIETTA CLELIA-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.266/2015 depositata il 23/01/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ricorso del personale controversie di lavoro rivalutazione dei salari opposizione al precetto esecutivo riesame della rendita AI contrattazione collettiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per la compensazione delle spese giudiziali, tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18974/2015 R.G. proposto da : AMIU GENOVA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 32, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO (PLTMRC49R19I726K) rappresentato e difeso dall'avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) -ricorrente- contro BALZANO ROSA, GALLI CARLO ANSELMO, GIANNARELLI MAURIZIO, GRIGIS TANIA, MEDULLA GIOVANNA, UBERTELLI IVO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEVERE 16, presso lo studio dell’avvocato VALERI GIANNA (VLRGNN63E71H501S) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati IVALDI ENRICO (VLDNRC68C01D969A), GIORGI GIORGIO (GRGGRG58E05D969F) -controricorrenti- nonchè contro LASTRICO FRANCESCO GIUSEPPE, TOSI OTTAVIO, CITTONE MILVIA, FRECENTESE ANTONIETTA CLELIA-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.266/2015 depositata il 23/01/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per la compensazione delle spese giudiziali, tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso