Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, AMIU Genova Spa, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondents, including Ghio Mario Pietro and others, argued for the appeal's continuation. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18971/2015 R.G. proposto da : AMIU GENOVA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA TIMAVO 32, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO (PLTMRC49R19I726K) rappresentato e difeso dall'avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) -ricorrente- contro GHIO MARIO PIETRO, ROSSI LUIGI ADRIANO, POLZOT ORNELLA, CASTELLANA FILIPPO, REPETTI LUCIANA, PARODI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEVERE, 16, presso lo studio dell’avvocato VALERI GIANNA (VLRGNN63E71H501S) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGI GIORGIO (GRGGRG58E05D969F), IVALDI ENRICO (VLDNRC68C01D969A) -controricorrenti- nonchè contro BELLUCCI RENZO, FACCO GASPARE MAURO, SALVINI SVEVO LUIGI, BAGLINI MAURO VITTORIO, GAMBARDELLA ANNA-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.264/2015 depositata il 23/01/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; compensa le spese di lite. Così deciso in R