Civil procedure dismissed: tax court declares process extinguished due to automatic listing of tax judgment closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following the lower court's ruling that the tax dispute was definitively resolved. The tax authority argued that the inclusion of the case in the statutory list for extinguishing proceedings under the 2022 tax law confirmed the regular conclusion of the controversy. The court upheld this procedural outcome, ruling that the process ended automatically without the need for a separate judicial decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The inclusion of a case in the statutory list for extinguishing proceedings automatically terminates the civil process, leaving only the option for parties to request a hearing to determine liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.34204/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro OTTAVIANI STEFANO RENATO, rappresentato e difeso dagli avvocati FERRUCCI FLAMINIA e BAZZOLI MAURIZIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n. 1346 /06/2018 depositata il 10/07/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO