Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35110/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties mutually withdrew litigation and settled the dispute with expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35110/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the litigation extinguished after the parties mutually agreed to settle the dispute and withdraw their respective appeals. The appellant, a logistics company, had challenged tax assessments against the Customs Agency and the Ministry of Infrastructure, which were previously rejected by lower tribunals. The court accepted the parties' joint decision to terminate the proceedings with full compensation of legal costs, thereby dismissing the cassation appeal without a merits ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: When parties mutually withdraw their appeals and agree to settle the dispute with expense compensation, the judgment is declared extinguished and the double contribution is not imposed.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of appeal settlement agreement extinguishment of litigation compensation of legal costs double contribution unification tax dispute resolution cassation procedure ricupero di diritti doganali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 (arg.
D. Lgs. n. 149 del 2022
l. n. 197 del 2022

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175
da Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv.
Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071
637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv.
Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140
Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv.
Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6152-2020, proposto da: WALLENIUS WILHELMSEN OCEAN AS (già WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS AS), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso rilasciata il 18 dicembre 2019, autenticata dal Notaio Phyllis S. Costis dello Stato del New Jersey (U.S.A.) ed apostillata in data 8 gennaio 2020, dagli Avv.ti GIULIANO BERRUTI (giulianoberruti@ordineavvocatiroma.org) ed ANTONIO PAOLO MARIA TOIA (antonio.toia@milano.pecavvocati.it) , presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DELLE QUATTRO FONTANE, n. 161; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., entrambi dom.ti in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rapp. e dif.; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 820 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. ROBERTO MUCCI, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, non opponendosi alle reciproche rinunzie delle parti; uditi l’Avv. IOLANDA BOCCIA, per delega dell’AVV. GIULIANO BERRUTI, per la parte ricorrente e l’Avv. LUIGI SIMEOLI per le parti controricorrenti; RILEVATO che la WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS AS impugnò, innanzi alla C.T.P. di Genova, i dinieghi oppostile al rimborso della tassa di ancoraggio versata nel periodo 10.1.2012-5.11.2015, unitamente a tutti gli atti precedente e conseguenti; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 1046/2017, dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’ AGENZIA DELLE DOGANE ,lo rigettò, nel merito, nei confronti della CAPITANERIA DI PORTO ; che tanto la WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS AS , quanto il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Liguria, la quale, con sentenza n. 820, depositata il 05/07/2019 rigettò entrambi i gravami; cheavverso tale decisione la WALLENIUS WILHELMSEN OCEAN AS (già WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS AS ) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; si sono costituiti con controricorso, contenente ricorso incidentale (a propria volta avversato da controricorso depositato dalla ricorrente principale), affidato a due motivi, l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI nonché il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ;

CONSIDERATO che, con istanza deposita telematicamente in data 3.8.2023, la parte ricorrente principale ha allegato che “le parti in causa hanno definito integralmente la loro lite in via transattiva e che intendono rinunciare al pendente procedimento a spese compensate”, per l’effetto dichiarando di rinunciare al proprio ricorso e di “accettare la rinuncia al ricorso incidentale delle controparti che sarà depositata a seguire da parte dell’Avvocatura dello Stato, rinunciando pertanto al controricorso contro tale ricorso incidentale delle controparti, sempre a spese compensate”; che, a mente della nuova formulazione dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.

Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 20.5.2023), l’atto contenente la rinunzia che precede è stato comunicato telematicamente alle parti controricorrenti costituite in data 4.8.2023, presso il domicilio digitale dell’ AVVOCATURA DELLO STATO ; che le parti controricorrenti hanno aderito a siffatta rinunzia, accettandola ed a propria volta rinunziando al ricorso incidentale proposto (cfr. memoria depositata telematicamente il 7.9.2023), con compensazione delle spese di lite;

RITENUTO che quanto precede determina l’estinzione del giudizio, con l’integrale compensazione, tra le parti e come da queste richiesto, delle spese di legittimità; che non sussistono i presupposti per imporre alle ricorrenti – principale ed incidentali - il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 (arg. da Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01;

Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01), tanto più considerando che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ed il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI già in astratto sono sottratti all’applicazione della richiamata normativa, trattandosi di amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito (arg., ex multis, da Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778, Rv. 638714-01);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le