Cassation court dismisses appeal against tax authority due to late notification and insufficient proof of timely service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a tax tribunal decision regarding carousel fraud. The agency argued the appeal was untimely because the notification receipt lacked a mechanical postal date stamp, relying instead on a handwritten entry. The court ruled that without a mechanical stamp or official postal receipt, the handwritten date is insufficient to prove timely service, and the appeal was therefore inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22, comma 1, legge 212/1992; Art. 4, ultimo comma, legge 890/1982: The timely perfection of postal notification is proven only by a mechanical date stamp or official postal receipt; handwritten entries on receipts are insufficient unless the agent certifies receipt within the statutory deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2037/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AUTO BERTONCELLO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO (GBBGFR45B11F051A) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAZZOLA LUCIANO (GZZLCN65D22C111Z); -controricorrente- e EQUITALIA NORD -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
VENEZIA n. 79/2013 depositata il 02/12/2013. Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 13/09/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Mucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentiti l’avv. dello Stato Luigi Simeoli per la ricorrente e l’avv. Luisa Gobbi, per delega dell’avv. Gazzola, per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, a seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della Auto Bertoncello srlavvisi di accertamento per gli anni dal 2003 al 2006, recuper ando imponibile e determina ndo maggiori imposte a seguito della contestazione di una c.d.
“frode carosello” , e ffettuata tramite società cartiere, per l’acquisto intracomunitario di autovetture, 2.La società impugnava gli avvisi di accertamento e le relative cartelle di pagamento, negando la sussistenza dei presupposti della frode e contestando l’accertamento del maggior reddito; la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Padova, con sentenza n. 4/1/2010, pur ritenendo la natura di “cartiere” delle società fornitrici, escludeva che la Auto Bertoncello srl fosse «uno degli artefici della frode carosello» e accoglieva il ricorso.
3. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto dichiarava inammissibile in quanto tardivo;mentre il termine per la notifica del gravame scadeva l’11.4.2011, l’atto di gravame notificato il 13.4.2011, secondo le risultanze del sito web delle Poste Italiane, era stato accettato il 12.4.2011 e l’Agenzia non aveva dato prova della tempestività della notifica; aggiungeva la CTR che, secondo lo stesso sito , la raccomandata contenente l’atto d’appello dell’Agenzia era la n. 76365739063-7, invecenella relata di notifica a firma del messo speciale dell’Agenzia , allegata all’appello,era riportato il n. 76365739064 - 8 ; inoltre, nel l’avviso di ricevimento allegato era indicata la data di spedizione dell’11.4.2011 m a il timbro postale apposto r ecava la data del 13.4.2011e il retro dello stesso avviso su foglio separato r iportava il n. 76365739063-7, corrispondente a quello indicato sul sito delle Poste italiane.
4. L a stessa sentenza riporta che, di fronte all’eccezione di tardività dell’appello sollevata dalla contribuente, in data 10.6.2013 era stato concesso all’Agenzia termine di giorni novanta per fornire la prova della tempestiva consegna dell’atto d’appello all’ufficio postale, ma questa non era stata prodotta in termini ; solo all’udienza di discussione dell’11.11.2013 l’Ufficio aveva chiesto di depositare il documento comprovante la tempestività dell’atto d’appello e tale istanza era stata rigettata dal la CTR con separata ordinanza che ne aveva rilevato la tardività. 5.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate che si è affidata a due motivi. 6.Resiste con controricorso la società, che deposita memoria , resta intimata Equitalia Nord.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 51, 53, 32 e 34 d.P.R. n. 546/1992 in quanto erroneamente la CTR aveva considerato tardivamente prodotta all’udienza dell’11.11.2013, rispetto al termine di novanta giorni concesso con precedente ordinanza del 10.6.2013, la ricevuta di consegna all’ufficio postale, in data 11.4.2011 , della raccomandata contenente l’atto d’appello. 1.1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo , sollevata dalla controricorrente in quanto la doglianza è sufficientemente specifica; peraltro, il motivo è infondato nel merito. 1.2.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ne l processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale oppure l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.
In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, il giudice non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (Cass. n. 31879 del 2022;
Cass. n. 24726 del 2022; Cass. sez. un., n. 13452 del 2017; Cass. n. 11559 del 2018). 1.3. In altri termini, la documentazione comprovante la tempestività dell’appello doveva essere depositata al momento della costituzione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, secondo quanto previsto dall’art. 22, d.lgs. 546/1992, applicabile anche all’appello ( come si desume dal successivo art. 61 ) . In tale momento, infatti, deve essere consentita la verifica officiosa dell’ammissibilità dell’impugnazione, non rinviabile (Cass. n. 15182 del 2018); nel caso di specie, quella verifica aveva avuto un esito negativo per l’appellante, la quale aveva allegato all’atto d’appello una certificazione relativa ad una raccomandata diversa da quella contenente l’atto d’appello, secondo l’accertamento svolto dalla CTRe riportato dettagliatamente in sentenza. 1.4.
L’art. 22, comma 5, citato, nel prevedere che, in caso di contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, presuppone che le produzioni documentali siano già avvenute, sebbene in copia (come consentito dal comma 1), ed essendosorte contestazioni tra leparti sia necessaria l’esibizione degli originali (Cass. n. . 31879 del 2022). Non si tratta, pertanto, di norma invocabile al fine di consentire una proroga del termine di produzione previsto, a pena diinammissibilità, dall o stesso art. 22 , citato . 1.5.
N on rientrava , quindi, nei poteri della Commissione tributaria regionale la concessione di un ulteriore termine per la produzione di tali documenti, salva l’ipotesi della rimessione in termini che, peraltro, non risulta essere mai stata evocata in giudizio. Tale ultimo istituto presuppone comunque una tempestiva istanzadella parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un'attività processuale, per causa a lei non imputabile (Cass. n. 6102 2019). Non è, infatti, consentita al giudice la proroga di un termine qualificato dalla legge come perentorio; salva, per l’appunto,la suddetta, eccezionale, ipotesi. 1.6.
Ne consegue, pertanto, che non solo non era possibile depositare i documenti attestanti la regolarità della notificazione dell’atto di appello sino alla udienza di discussione, come invocato dall’Agenzia ricorrente, ma nemmeno entro il termine ordinario preclusivo delle produzioni documentali di cui all’art. 58,comma 2, d.lgs. 546/1992; termine concernente solo i nuovi documenti, fra i quali,certamente, non sono quelli previsti dall’art. 22, citato.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt.2699 e 2700 c.c. e dell’art. 4 ult. comma legge n. 890 del 1982, avendo la CTR erroneamente ritenuto che la prova della tempestivitàdella notifica dell’appello potesse essere data soltanto dalla ricevuta di consegna della raccomandata all’ufficio postale ; i l fascicolo di causa cont eneva comunque l’avviso di ricevimento del ricorso in appello sottoscritto dal dott. Simone Gibelli, quale messo speciale dell’Agenzia delle entrate, il quale aveva dichiarato di aver effettuato la notifica dall’Ufficio postale di Padova 3 in data 11.4.2011, data utile per la proposizione dell’appello, e tale dichiarazione doveva considerarsi alla stregua di atto pubblico, facente fedesino a querela di falso. . 2.1.Il motivo va disatteso sotto più profili. 2.1.1.
Il motivo difetta, in primo luogo, di chiarezza, ciò che pregiudica la intelligibilità della censura (Cass. n. 8009 del 2019; Cass. n. 37552 del 2021), poiché non si comprende se l’«avviso di ricevimento del ricorso in appello (..) sottoscritto dal dott. Simone Gibelli», messo speciale dell’Agenzia, coincida con la « relata di notifica (allegata all’appello) a mezzo posta a firma del messo speciale dell’Agenzia», di cui parla la sentenza, ovvero si tratti di atti diversi; nel primo caso, la deduzione sarebbe comunque inammissibile, perché la CTR ha comunque accertato che il numero di raccomandata relativo alla notifica dell’atto d’appello alla contribuente ( n.76365739063 - 7 ) non co rrisponde a quello ( n. 76365739064-8) indicato nella dichiarazione sottoscritta dal messo speciale che, quindi, non serve a dimostrare la circostanza in contestazione; nel secondo caso, vi sarebbe difetto di specificità e autosufficienza, in mancanza sia della trascrizione dell’atto - o, almeno, della puntuale indicazione del suo contenuto (Cass. sez. un. n. 8950 del 2022 ) – sia del la “localizzazione” del documento nell’ambito del processo (Cass. n. 28184 del 2020) e della indicazione del tempestivo deposito entro il termine di cui all’art. 22, citato. 2.1.2.In ogni caso, il motivo è infondato perché il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la data di spedizione sull’avviso di ricevimento sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario ; soloin tal caso, infatti, l’atto equipollente è idoneo ad assolvere la medesimafunzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (Cass. n. 31879 del 2022;
Cass. n. 24726 del 2022; Cass. n. 11559 del 2018; Cass. sez. un., n. 13452 del 2017).
3. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 23.000,00 pe