Italian Supreme Court dismisses appeal as parties mutually withdrew their claims with expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the litigation extinguished after the plaintiff and defendant mutually agreed to settle the dispute and withdraw their respective appeals. The parties submitted a joint declaration renouncing their claims and accepting the withdrawal of the incidental counterclaim with full compensation of litigation costs. Consequently, the Court ruled that no grounds existed to impose the doubled uniform contribution fee on the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A mutual withdrawal of claims by the parties results in the extinction of the proceedings and the integral compensation of litigation expenses, precluding the imposition of additional fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6157-2020, proposto da: WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS AS, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso rilasciata il 18 dicembre 2019, autenticata dal Notaio Phyllis S. Costis dello Stato del New Jersey (U.S.A.) ed apostillata in data 8 gennaio 2020, dagli Avv.ti GIULIANO BERRUTI (giulianoberruti@ordineavvocatiroma.org) ed ANTONIO PAOLO MARIA TOIA (antonio.toia@milano.pecavvocati.it) , presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DELLE QUATTRO FONTANE, n. 161; -ricorrente - contro AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE (C.F. 0080740108), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.ta in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rapp. e dif.; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 821 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. ROBERTO MUCCI, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, non opponendosi alle reciproche rinunzie delle parti; uditi l’Avv. IOLANDA BOCCIA, per delega dell’AVV. GIULIANO BERRUTI, per la parte ricorrente e l’Avv. LUIGI SIMEOLI per la parte controricorrente; RILEVATO che si evince dall’impugnata decisione che la WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS AS impugnò, innanzi alla C.T.P. di Genova, i dinieghi oppostile al rimborso della tassa di ancoraggio versata nel periodo 3.1.2012-5.11.2013, unitamente a tutti gli atti precedente e conseguenti; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 1047/2017, dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’ AGENZIA DELLE DOGANE ,lo rigettò, nel merito, nei confronti della CAPITANERIA DI PORTO ; che la C.T.R. della Liguria, investita del gravame avverso suddetta decisione, con sentenza n. 821, depositata il 05/07/2019, confermò la sentenza di prime cure; che avverso tale decisione la WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS AS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale (a propria volta avversato da controricorso depositato dalla ricorrente principale), affidato ad un motivo, l’ AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE ;
CONSIDERATO che, con istanza deposita telematicamente in data 3.8.2023, la parte ricorrente principale ha allegato che “le parti in causa hanno definito integralmente la loro lite in via transattiva e che intendono rinunciare al pendente procedimento a spese compensate”, per l’effetto dichiarando di rinunciare al proprio ricorso e di “accettare la rinuncia al ricorso incidentale delle controparti che sarà depositata a seguire da parte dell’Avvocatura dello Stato, rinunciando pertanto al controricorso contro tale ricorso incidentale delle controparti, sempre a spese compensate”; che, a mente della nuova formulazione dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.
Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 20.5.2023), l’atto contenente la rinunzia che precede è stato comunicato telematicamente alle parti controricorrenti costituite in data 4.8.2023, presso il domicilio digitale dell’ AVVOCATURA DELLO STATO ; che parte controricorrente ha aderito a siffatta rinunzia, accettandola ed a propria volta rinunziando al ricorso incidentale proposto (con memoria depositata telematicamente il 7.8.2023), con compensazione delle spese di lite;
RITENUTO che quanto precede determina l’estinzione del giudizio, con l’integrale compensazione, tra le parti e come da queste richiesto, delle spese di legittimità; che non sussistono i presupposti per imporre alle ricorrenti – principale ed incidentale - il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 (arg. da Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01;
Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del pre