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Ordinanza — n. 35094/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses VAT offset claim against assignee due to lack of same-subject requirement and inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35094/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against a tax authority decision denying VAT offset against a debt assigned to a third party. The court ruled that VAT offset is strictly limited to debts and credits between the same subjects, which was not met here, and that the taxpayer failed to prove the assigned credit existed. Furthermore, the court declared the appeal inadmissible because it only challenged one of multiple independent legal grounds upon which the lower court's decision was based.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 17 D.Lgs. 241/1997: In tax matters, offset is permitted only between debts and credits belonging to the same subject, and failing to challenge all independent grounds for a judgment renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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VAT offset limitations tax debt assignment same subject requirement inadmissible appeal multiple grounds judgment assoggettamento all'IVA indagine per frode iva compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo la società deduce violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art.
Art. 8 comma 2 legge n. 212/2000
3 c.p.c., dell’art. 8 comma 2 legge n. 212/2000, dell’art.
Art. 17 d.lgs. n. 241/1997
212/2000, dell’art. 17 d.lgs.
Art. 1273 e segg. c.c.
Art. 1 comma 2 del d.l. n. 124/2019
28162 del 2008) , come ritenuto da questa Corte ben prima che il legislatore, con l’art. 1 comma 2 del d.l. n. 124/2019 conv., con modif., dalla l.
art. 8 comma 2 legge n. 212/2000
3 c.p.c., dell’art. 8 comma 2 legge n. 212/2000, dell’art.
art. 17 d.lgs. n. 241/97
212/2000, dell’art. 17 d.lgs. n. 241/97 e dell’art.1273 e segg.
art. 17 d.lgs. n. 241/1997
212/2000, dell’art. 17 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 15123 del 2006
Cass. n. 12262 del 2007
Cass. n. 12262 del 2007;Cass., n.
Cass., sez. un. n. 28162 del 2008
Cass. n. 3951 del 1998
Cass. n. 5902 del 2002
Cass. n. 5902 del 2002; Cass.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14368/2022 R.G. proposto da: SVILUPPO INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliato in BERGAMO Passaggio Canonici Lateranensi, presso lo studio dell’avvocato BAJ LUCA (BJALCU71M07A794E) che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 4250/2021depositata il 23/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE:

1. La Sviluppo Intermediazione Immobiliare Italia (SVIII) spa ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bergamo che aveva rigettato il suo ricorso contro la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 633/1972 sulla base del disconoscimento della compensazione del debito IVA con il credito vantato da altra società, la Tubra VPS srl, accollante del debito della ricorrente.

2. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado osservando che la compensazione è ammessa nei soli casi previsti dalla legge e che i debiti e crediti devono far capo al medesimo soggetto, come confermato dall’art.1 d.l. n. 124 del 2019 , e che era legittimo il diniego della compensazione da parte dell’Ufficio «qualora possa derivargliene reale pregiudizio dipendente dal fatto che il credito opposto risulti effettivamente non utilizzabile o, a maggior ragione, inesistente, come in questo caso».

3. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo la società deduce violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 8 comma 2 legge n. 212/2000, dell’art. 17 d.lgs. n. 241/97 e dell’art.1273 e segg. c.c., in quanto, in estrema sintesi, a seguito dell’accollo il debito verso l’Erario dell’accollato diventa proprio dell’accollante, titolare di un credito sempre nei confronti dell’Erario, e ricorrono i presupposti della compensazione, consentita dalla vigente normativa.

2. Il motivo, prima di essereinfondato, è inammissibile.

3. Il ricorso, infatti, aggredisce soltanto una ratio decidendi della sentenza che , oltre ad afferma re che il credito opposto in compensazione era inutilizzabile – perché la compensazione è consentita soltanto tra debiti e crediti in essere tra medesimi soggetti e non tra soggetti distinti - , ha statuito che quel credito eracomunque inesistente .

4. Quanto alla prima ratio, quella censurata dalla contribuente, deve premettersi che «In materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002), ovvero per effetto dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il quale, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore» (Cass., n. 15123 del 2006;

Cass. n. 12262 del 2007;Cass., n. 17836 del 2021); peraltro, la volontaria assunzione dell’impegno di pagare le imposte non determina per l’accollante l’assunzione della posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale e non ricorrono, quindi, i presupposti della compensazione di cui all’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, non trattandosi di debiti e crediti di natura tributaria o contributiva facenti capo, ex lege, al medesimo soggetto (Cass. , sez. un. n. 28162 del 2008) , come ritenuto da questa Corte ben prima che il legislatore, con l’art. 1 comma 2 del d.l. n. 124/2019 conv., con modif., dalla l. n. 157/2019, ponesse il divieto, in caso di accollo di debiti tributari, di utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante per il pagamento; quindi, il motivoè comunque infondato.

5. Quanto alla seconda ragione della decisione, l’Ufficio costituendosi nel giudizio d’appello aveva rilevato che «l’appellante non aveva provato l’esistenza di un contratto d’accollo con la Tubra VPS srl né l’effettiva sussistenza del credito e nemmeno che quest’ultimo era certo, liquido ed esigibile, onere probatorio che era posto a carico dell’appellante» e la CTR ha reso e splicito accertamento sul punto, ritenendo il credito opposto «inesistente». Questa ratio non è stata in alcun modo aggredita dal ricorrente, cosicché viene in rilievo la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass. n. 3951 del 1998;

Cass. n. 5902 del 2002; Cass. n. 2273 del 2005; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 16314 del 2019).

6. Conclusivamente, respinto il ricorso, le spese devono essere regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, ol tre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do