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Ordinanza — n. 35072/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed; delegation of signature authority valid without explicit duration or reason specification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35072/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the taxpayer's appeal inadmissible for failing to cite the specific legal paradigm required by Article 360 of the Code of Civil Procedure. The taxpayer argued that the tax authority's delegate lacked valid authority due to missing details on the delegation's duration and rationale. The Court rejected this, ruling that tax signature delegations are merely signature powers requiring only the delegate's career qualification, not specific service reasons or time limits.

Regesto Legislator

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Art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973; Art. 2, comma 1, l. n. 145/2002; A delegation of signature for tax assessment notices is valid if the delegate holds the requisite career qualification, rendering explicit indications of duration or service reasons unnecessary.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility delegation of signature authority tax assessment notice validity career qualification requirement procedural paradigm citation ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
civ., il contribuente de- duce la violazionee falsa applicazione dell’art. 42 d.
Art. 2, comma 1, l. n. 145/2002
600/1973 edell’art. 2 comma 1 l.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, sussistono i presu

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 8814 del 29/03/2019
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7388/2022R.G. proposto da HEGAZYABDELAZIZ MOHAMED MOHAMED IBRAHIM, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Sessa (PEC: ),domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione; –ricorrente – contro Oggetto: II.DD. –IVA –avviso di accerta- mento -delega di firma AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 , costituita al solo fine di par- tecipareall’eventuale udienza di discussione ex art.370 primo comma cod.proc. civ. ;

–resistente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Lom- bardia,n.3314/5/2021 depositata il 17 settembre 20 21 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalConsigliere dott. Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- diaè stato rigettato l’appello proposto da Hegazy Abdelaziz Mohamed Mohamed Ibrahim avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provincialedi Milano n. 4570 / 1 3 /20 19 , la quale ha rigettato i l ricors o introduttivo del contribuente, proposto avverso l’ avvis o di accerta- mentoper II.DD. e IVA relativ o a ll’ ann o di imposta 20 13 . 2.Nel dettaglio, l’ avviso di accertamento n. T9501EB01142 emesso dall’Agenzia Delle Entrate, relativo all’anno di imposta suddetto, ha recuperatoad imposizione IRPEF ed IVA in presenza di omessa esibi- zionedi documentazione contabile obbligatoria che ha condotto l’Am- ministrazionefinanziaria alla ricostruzione induttiva del reddito com- plessivodi impresa ex art. 39 , comma 2 , d.P.R. n.600/73. 3.Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello hanno riten uto invia preliminare legittimo l’avviso, in particolare per legittima sotto- scrizionedell’atto impositivo da parte di ufficiale sottoscrittore dele- gatoe, nel merito, hanno conferma t o la fondatezza delle riprese. 4.Avverso la decisione ha propo sto ricorso per Cassazione il contri- buenteaffidato ad un unico motiv o , mentre l’Agenzia delle Entrate è costituitaal solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione exart.370 primo comma cod. proc. civ. .

Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso, senza indicazione del pertinente pa- radigma dell’art.360 primo comma cod. proc. civ., il contribuente de- duce la violazionee falsa applicazione dell’art. 42 d. P . R . n. 600/1973 edell’art. 2 comma 1 l. n. 145/2002 per aver la CTR mancato di rico- noscerenella fattispecie l'illegittimità della delega conferita dal Diret- tore a l funzionario di stessa area a sottoscrivere l’avviso di accerta- mento. 5.1. Secondo il ricorrente «Il Giudice di secondo grado respingendo il ricorsodell’allora appellante ha basato la propria decisione su argo- mentazionisterili senza articolare in modo esaustivo e senza delineare ilpercorso logico seguito omettendo di descrivere il legame tra gli ele- menti di fatto considerati che invece, sebben interpretati, avrebbero condotto necessariamente all’accoglimento delle difese dell’appel- lante»(cfr. p.7 ricorso) .

E ancora, « d i fatto il giudicante riconosce che ladelega deve avere specifiche motivazioni ed e satta data di scadenza eravvisa tali peculiarità in un provvedimento nel quale le stesse sono totalmenteassenti, senza nemmeno indicare le ragioni per cui ritiene che i requisiti imposti dalla legge a pena di nullità siano ravvisabili nell’attodispositivo di cui è causa che di fatto di tali requisiti è assolu- tamenteprivo come esplicitato da argomentazioni ampie e conferenti daparte dell’appellante, argomentazioni che nella genericità della mo- tivazione, il giudicante in secondo grado non si preoccupa ne mmeno di confutare con una controdeduzione che possa considerarsi tale.

» (cfr.p.6 ricorso) .

6. Il motivo è inammissibile. 6.1.La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento confe- ritadal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, èuna delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo prov- vedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato,né della durata della delega, che pertanto può avvenire me- diante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firmamediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consen- tire,"ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha mate- rialmentesottoscritto l'atto ( tra le molte, si veda Cass.

Sez. 5 - , Sen- tenzan.8814 del 29 /03/2019 ) . 6.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con la attuale pertinente giurisprudenzadella Sezione, ormai consolidata e puntualmente richia- matanella sentenza impugnata. Da tempo la Sezione ha statuito che ciòche ai fini della delega di firma rileva ai sensi dell'art. 42, commi 1 e3 del d.P.R. n. 600 del 1973 è che gli avvisi di accertamento in ret- tificae gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullitàdal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttivae, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del compartoagenzie fiscali, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale. 6.3.Irrilevante è ciò che deduce il ricorrente, ossia l’assenza di speci- ficaindicazione delle ragioni di servizio che hanno indotto il direttore a delegare,come pure la durata della delega, sulla base del richiamato e consolidato principio di diritto cui va data ulteriore continuità .

Nel casodi specie inoltre non è controvers a la qualifica e il ruolo de l sot- toscrittore, funzionario direttivo capo ufficio dell’area terza, come si legge anche nella sentenza impugnata e già nella sentenza di primo grado,ossia la produzione di a tto disposi t ivo con il quale il Dire tt ore Provincialeconferisce l a delega di fir m a in fav ore del funzionario sot- toscrittore dell'atto, fu n zionario appar t enen t e alla terza ar ea fu n zio- nale,corrispondente all'ex carriera direttiva . 6.4.La delega nel caso in esame è anch e nominativa ed è infine in- conducenteanche la generica contestazione secondo la quale la delega sarebbepriva di certificazione che ne attesti la conformità all’originale, nonessendo stata impugnata con querela di falso . 7.Quanto sopra considerato determina l’inammissibilità del ricorso, ma non segue la liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza per- ché l’Agenzia sostanzialmente non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LaCorte: dichiaral’inammissibilità del ricorso . Sidà atto che , ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, sussistono i presu