Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35043/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming VAT exemption for civil restitution payments under Italian tax law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35043/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Telecom Italia appealed a tax assessment regarding restitution payments ordered by a civil court against Siportal S.r.l. The court held that such payments are recoveratory actions to prevent unjust enrichment, not payments for services subject to VAT. Consequently, the principle of alternative taxation does not apply, and the company must pay the registration tax.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 40 DPR 26/04/1986 n. 131; Art. 8, lett. b) e nota II DPR 26/04/1986 n. 131; Art. 2033 c.c.: Restitution payments ordered by civil courts for unjust enrichment do not constitute consideration for taxable services and are therefore not subject to VAT.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT restitution payments unjust enrichment recovery alternative taxation principle civil court judgment registration tax liability sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta debito fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 40 DPR 26 aprile 1986 n. 131
3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R.
Art. 8, lett. b) e nota II DPR 26 aprile 1986 n. 131
131 e dell’art. 8, lett.
Art. 26 DPR 26 ottobre 1972 n. 633
b) e nota II, della Tariffa Parte I dello stesso decreto, nonché dell’art. 26 del d.P.R.
Art. 62, comma 1 DLgs 31 dicembre 1992 n. 546
633 e, infine, dell’art. 62, comma 1, del d.lgs.
Art. 2033 c.c.
art 2033 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2040 del 2022 Rv. 663661
C-846/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 08741/2022proposto da: TELECOM ITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli Avv.ti Andrea Manzi e Mariagrazia Bruzzone ed elettivamente domiciliatapresso lo s tudio del primo in Roma, Via Alberico II , n. 33; -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4326/07/21 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 29/09/2021;

Oggetto: , udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 05/12/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe; uditele conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Gianluca Caldelara per la ricorrente e per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso. Ritenuto in fatto 1. La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio , con sentenza n. 4326/07/21, depositata il 29/09/2021, rigettaval’appello proposto da Telecom Italia S.p.a. e, per l’effetto, confermava l’avviso di liquidazione con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale relativamente alla sentenza di condanna n.790/2017, emessa dalla Corte d’Appello, nei confronti della ricorrente e afferente allarestituzione della somma di €. 2.892.181,79 alla Siportal S.r.l.

La CTR rilevava che non era applicabile alla fattispeciel’imposta di registro in misura fissa -in ragione del principio di alternatività tra tale imposta e quella di registro e del fatto che si era in presenza di un rapporto commerciale tra società sottoposte ad Iva - in quanto la sentenza, presupposto dell’atto impositivo, aveva affermato la non debenza delle somme indicate nella fattura emessa dalla ricorrente e, dunque, la sussistenza di un indebito oggettivo (ex art 2033 cod. civ.).

2. Avverso tale sentenza la contribuent e ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

4. In prossimità dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto 1.Telecom Italia S.p.a. denuncia , ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell’art. 8, lett.

b) e nota II, della Tariffa Parte I dello stesso decreto, nonché dell’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e, infine, dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.Riportato il testo delle norme sopra indicate, la ricorrente rileva che, rientrando l’operazione di restituzione somme oggetto della sentenza di condanna posta a fondamento dell’atto impositivo impugnato nella disciplina IVA, alla stessa andava applicata quest’ultima e, conseguentemente, l’imposta di registro andava liquidata in misura fissa, pena la violazione del divieto di doppia imposizione per lo stesso atto. In particolare, la sentenza richiamata nell’atto impositivo riguardava corrispettivi pagati a fronte di operazioni (fornitura servizi) imponibili IVA, in quanto afferenti a rapporti tra soggetti sottoposti al relativo regime e per le quali erano state emesse le relative fatture; assumendo rilievo l’ulteriore circostanza che la ricorrente per la somma oggetto di condanna aveva emesso apposita nota di credito.

5. Il motivo non è fondato. 5.1L’art. 40 (Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto) prevede che «1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. (…)».

L’art. 8, comma 1, lett b) della Tariffa Parte prima del cennato d.P.R. sottopone ad imposta in misura proporzionale del 3% i provvedimenti giurisdizionali «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura», stabilendo la nota II dello stesso art. 8 che «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo unico».

Dal quadro normativo innanzi delineato deriva l’operatività nel nostro sistema tributario del principio della cd alternatività tra IVA e l'imposta di registro, che esclude l'applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale per la registrazione di atti relativi ad operazioni che risultano già assoggettate ad IVA. 5.2 Quanto all’applicazione dell’imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, l’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede che sono soggetti ad imposta di registro «gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere», Come già ritenuto da questa Corte, l’imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria ̀ dovuta e liquidata sulla sentenza di primo grado, in quanto, ai sensi del d.P.R. n.131 del 1986, artt. 37 e 77, la riforma totale o parziale (nel successivo corso del giudizio e fino alla formazione del giudicato) del provvedimento tassato non si riflette sul relativo avviso di liquidazione, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso, che peraltro deve essere azionato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 77 citato (Cass. n. 12757 del 2006).

Inoltre, l'art. 8 della tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, stabilendo l’imponibilità degli «atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi», prevede chiaramente che il tributo de quo, più che colpire il trasferimento di ricchezza in s̀ , inerisce direttamente all'atto presentato per la registrazione, che prende in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che ̀ destinato a p rodurre e del quale l'Ufficio ha l'onere di accertare il contenuto tipico, che deve essere individuato, ai fini dell'imposizione, tenendo conto della sua natura e dei conseguenti effetti che appunto ̀ destinato a produrre nel mondo giuridico. 5.3 La corretta applicazione del principio di alternatività presuppone che in presenza della registrazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme venga verificato, preliminarmente, se quelle stesse somme si riferiscano o meno a prestazioni di beni o servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi dell'art. 1, d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 sono operazioni imponibili IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate». L'art. 3 definisce prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Secondo l’orientamento della Corte di giustizia europea (sentenza 15 aprile 2021 C- 846/2019 e altre pronunce), ai fini dell’assoggettamento a Iva di un’operazione, deve esservi « (…) la sussistenza di un “nesso diretto” tra servizio reso e controvalore ricevuto quale elemento che caratterizza ai fini IVA il corrispettivo di una prestazione, dovendosi accertare che le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di una specifica prestazione fornita nell’ambito di un rapporto giuridico in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni»(Cass. n. 2040 del 2022 Rv. 663661 - 01). 5.4 Nel caso in esame, incontroverso che la sentenza presupposto dell’atto impositivo trova titolo in un rapporto soggetto ad IVA, la CTR ha qualificato la restituzione delle somme indebitamente ricevute dalla ricorrente in pagamento di prestazioni eseguite a favore della Siportal S.r.l., come provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo che, pertanto, non possono essere ricondotte alla nozione di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 cit. di cui al invocata nota II dell'art. 8, comma 1, lett. b), cit.

In sostanza, il diritto di ripetere quanto pagato ex art. 2033 cod.civ., ha quale presupposto che quest’ultimo ̀ avvenuto senza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende a evitare l’arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l’iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione.Consegue da ciò che tale pagamento non può rappresentare un corrispettivo per una prestazione, ma ha appunto la funzione di reintegrare il patrimonio di colui che l’ha effettuata, in tal modo impoverendosi e nei limiti di tale impoverimento.In conclusione, non si può ipotizzare alcuna duplicazione d'imposta, nétantomeno ̀ pertinente fare riferimento al principio di alternatività di cui all'art. 40, cit., considerato che nel giudizio civile non si ̀ fatto valere il credito da corrispettivo per prestazione resa nell'ambito di un'operazione imponibile ai fini IVA.

6. L'impugnata sentenza, che ha applicato i principi sopra esposti, non merita d'essere cassata, ed al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P. Q. M. La Corte -Rigetta il ricorso. -Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito. -Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i