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Ordinanza — n. 35016/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice notification via private post, ruling it valid for substantive acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35016/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Agency's appeal against a Regional Tax Commission decision that had rejected an appeal regarding a tax notice. The taxpayer argued the notice was invalid because it was sent via a private postal service, citing specific articles of the Tax Code. The court distinguished this case from procedural appeals, ruling that private post notification is null only for procedural acts, not substantive ones like tax notices, thus validating the original notification.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.; Art. 4 d.lgs. n. 261/1999; Art. 26 d.P.R. n. 602/1973: Notification of substantive tax acts via private post is valid, as nullity applies exclusively to procedural acts.

Parole chiave

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tax notice notification private postal service substantive vs procedural acts nullity of notification tax code provisions cassation appeal regional tax commission notificazione di atti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
602/1973, giacché la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto ritenere legittima la notifica della cartella di pagamento a mezzo di un servizio postale privato(art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)»; 1.2.
Art. 4 d.lgs. n. 261/1999
con unico motivo la ricorrente denuncia « v iolazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261/1999 (nella versione vigente al momento dellanotifica della cartella di pagamento) e conseguentemente dell’art.
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
261/1999 (nella versione vigente al momento dellanotifica della cartella di pagamento) e conseguentemente dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, giacché la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto ritenere legittima la notifica della cartella di pagamento a mezzo di un servizio postale privato(art.
art. 4 d.lgs. n. 261/1999
con unico motivo la ricorrente denuncia « v iolazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261/1999 (nella versione vigente al momento dellanotifica della cartella di pagamento) e conseguentemente dell’art.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
261/1999 (nella versione vigente al momento dellanotifica della cartella di pagamento) e conseguentemente dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, giacché la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto ritenere legittima la notifica della cartella di pagamento a mezzo di un servizio postale privato(art.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 299/2020
Cass., S.U., n. 299/2020; conf.Cass.
Cass. n. 1357/2022
299/2020; conf.Cass. n. 1357/2022), al che consegue che la contestata nullità non è ravvisabile nel caso di specie, ove si controverte della notifica di unatto sostanziale (cartella esattoriale) e non processuale ;
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 247-2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro LECLERCQ NADEGE SARAH, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SIMONA CARLONI che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato STEFANO CIULLI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 900/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositata il 14 / 5 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate riscossione -ADER propon e ricorso, affidato ad unicomotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscanaaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Firenze, in accoglimentodel ricors o proposto da Nadege Sarah Leclercq avverso cartella di pagamentoavente ad oggetto imposta di registro 2007; lacontribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia « v iolazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261/1999 (nella versione vigente al momento dellanotifica della cartella di pagamento) e conseguentemente dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, giacché la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto ritenere legittima la notifica della cartella di pagamento a mezzo di un servizio postale privato(art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)»; 1.2. la censura è fondata; 1.3. non è contestato che la cartella di pagamento sia stata notificata e sia pervenuta nella sfera giuridica del destinatario, in quanto (si legge nella parte in fatto della sentenza impugnata) la contribuente ha denunciato il vizio di notifica della cartella perché eseguita da un'agenzia privata; 1.4. ciò posto, con riferimento alla modalità di notifica della cartella che il giudice del merito asserisce essere stata eseguita a mezzo di posta privata, è d’uopo in primo luogo porre in evidenza che la fattispecie attiene a notifica tramite posta privata di cartella esattoriale, edesula, quindi dalla diversa fattispecie di notifica per mezzo di posta privata di ricorso giurisdizionale; 1.5.va pertanto ribadito che la notifica a mezzo poste private è nulla (e non inesistente) solo in relazione agli atti processuali (cfr.

Cass., S.U., n. 299/2020; conf.Cass. n. 1357/2022), al che consegue che la contestata nullità non è ravvisabile nel caso di specie, ove si controverte della notifica di unatto sostanziale (cartella esattoriale) e non processuale ;

2. la sentenza impugnata va per l'effetto cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione,cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della