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Ordinanza — n. 35009/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35009/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35009/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP per gli anni di imposta dal 2008 al 2011, emesso nei confronti della Audiodesign s.r.l. per il recupero di costi per sponsorizzazioni che l’amministrazione finanziaria riteneva essere relativi ad operazioni inesistenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalla società appellata rilevando la «correttezza formale e soggettiva della sottoscrizione degli atti» e la «sicura sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini, in dipendenza della rilevanza penale delle condotte e della previa segnalazione delle stesse all’autorità giudiziaria»; rigettava, altresì, la richiesta dell’Agenzia appellante di sospensione del processo in quanto connesso a quello avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, deciso dalla CTR con sentenza favorevole all’Ufficio, non essendovi stato « alcun accertamento in concreto sulla natura delle contestazioni relativo al rapporto tra le Società e alla natura delle prestazioni fatturate»; nel meritososteneva che la verifica aveva interessato numerose società collegate con la società c.d. cartiera, e gli esiti erano stati «indicati e apoditticamente riferiti» anche alla Audiodesign s.r.l.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35009/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica la società intimata con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Considerato che: 1.La ricorrente con memoria depositata in data del 26 settembre 2023 ha dato atto di aver aderito alla d efinizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, allegando le domande presentate per ciascun anno d’imposta e la quietanza relativa al pagamento della prima rata.

Parole chiave

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costi della campagna contratto di sponsoring marchi sonori prestazioni pubblicitarie marca contributiva canoni non corrisposti
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19814‒2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro AUDIODESIGN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,Franco Taddei, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Vittorio GUIDETTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n. 135, presso lo studio legale dell’avv. Antonio IORIO; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 67/03/2021 della Commissione tributaria regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata in data 19/01/2021; Oggetto: Tributi – definizione agevolata della controversia -legge n. 197 del 2022– estinzione del processo udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2023 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP per gli anni di imposta dal 2008 al 2011, emesso nei confronti della Audiodesign s.r.l. per il recupero di costi per sponsorizzazioni che l’amministrazione finanziaria riteneva essere relativi ad operazioni inesistenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalla società appellata rilevando la «correttezza formale e soggettiva della sottoscrizione degli atti» e la «sicura sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini, in dipendenza della rilevanza penale delle condotte e della previa segnalazione delle stesse all’autorità giudiziaria»; rigettava, altresì, la richiesta dell’Agenzia appellante di sospensione del processo in quanto connesso a quello avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, deciso dalla CTR con sentenza favorevole all’Ufficio, non essendovi stato « alcun accertamento in concreto sulla natura delle contestazioni relativo al rapporto tra le Società e alla natura delle prestazioni fatturate»; nel meritososteneva che la verifica aveva interessato numerose società collegate con la società c.d. cartiera, e gli esiti erano stati «indicati e apoditticamente riferiti» anche alla Audiodesign s.r.l.

«senza che, in concreto, sia accertata la natura dei rapporti tra le due Società e la motivazione specifica per cui le operazioni indicate in fattura (consistenti nella sponsorizzazione del marchio IMPACT) siano da considerarsi inesistenti (nella misura quantificata al 75%)»; al riguardo aggiungeva che la società contribuente aveva fornito adeguata prova sia dell’inerenza sia della contabilizzazione e del pagamento delle fatture contestate, e le considerazioni dell’Ufficio, in ordine alla difformità del logo pubblicitario e al ritorno effettivo d’immagine rispetto alle somme pagate per la sponsorizzazione, inerivano solo alle modalità esecutive del contratto, riguardando l’adempimento dello stessoe come tali rilevanti soltanto nei rapporti tra le parti sotto il profilo di un eventuale inadempimento.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica la società intimata con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Considerato che: 1.La ricorrente con memoria depositata in data del 26 settembre 2023 ha dato atto di aver aderito alla d efinizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, allegando le domande presentate per ciascun anno d’imposta e la quietanza relativa al pagamento della prima rata.

2. L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

3. Ilcomma 19 8 della citata disposizione prevede poi che « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata», come accaduto nel caso di specie, «ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».

4. Deve, quindi, disporsi in conformità, dandosi atto che l’estinzione del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso, principale ed incidentale, proposti dalle parti.

5. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo e pone le