Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34998/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to client's formal withdrawal and cessation of dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34998/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's formal withdrawal and the tax authority's acceptance. The taxpayer had previously suspended the case but later renounced the appeal, citing the complete resolution of the underlying tax dispute regarding 2003 losses. The court ruled that these procedural actions satisfied the requirements for case termination under civil procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; The litigation is extinguished when the plaintiff formally renounces the appeal and the defendant accepts, resulting in the cessation of the disputed subject matter.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal withdrawal cessation of dispute civil procedure extinction tax authority acceptance loss deduction dispute detrazioni e rimborsi sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Gianna Galluzzo, per l’Agenzia delle entrate.Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. che prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass.,Sez.
Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
In data 16 maggio 2019 la società contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Gianna Galluzzo, per l’Agenzia delle entrate.Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 02/08/2017, n. 19169
Cass. 07/12/2018, n. 31732
115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass.
Cass. 01/09/2022, n. 25693
31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass.
Cass. 28/05/2020, n. 10140
25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

NZA sul ricorso iscritto al n.8041/2015 R.G. proposto da : FENDI S.R.L., e rappresenta ta e dife sa d agli Avv. Guglie lmo Maisto e Giulia Paroni Pini e domiciliata presso i medesimi agli indirizzi pec g.maisto@pec.maistoeassociati.itg, paronipini@pec.maistoeassociati.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che al rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5731/2014 , depositata il25 settembre 2014. IRAPIRES AVVISO ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del30 novembre 2023 dal Consigliere Rosanna Angarano; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Alessandro Pepe, ha chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio; sentiti l’Avv. Luca Peverini , in sostituzione dell’Avv. Guglielmo Maisto per il contribuentee l’ Avv. dello Stato, Gianna Galluzzo, per l’Agenzia delle entrate: Rilevato che:

1. Fendi s.r.l. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. La C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Roma aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, erano state recuperate una maggiore Ires ed Irap in ragione della rilevata indeducibilità di minusvalenze e della conseguente rettifica della perdita dichiarata.

2. In data 16 maggio 2019 la società contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. In data 27 ottobre 2023, invece, ha depositato atto di rinuncia al ricorso ed istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Ha dichiarato sul punto di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio. Considerato che:

1. Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata dai difensori della società ricorrente in virtù di procura speciale allegata agli atti con la quale è statoconferito espressamente detto potere. Risulta, altresì, che la rinuncia è stata sottoscritta per accettazione dall’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avv. Gianna Galluzzo, per l’Agenzia delle entrate.Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. che prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass.,Sez.

U., 02/08/2017, n. 19169). Stante l’espressa adesione della controricorrente, non deve pronunciarsi sullespese ex art. 391, ultimo comma , cod. proc. civ. In ragione deltenore della pronunzia non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del cont