Italian Court orders renewal of cassation appeal notification to correct procedural nullity after Equitalia's extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the initial notification of the cassation appeal null due to the extinction of Equitalia and ordered its renewal. The appellant, Renato Loffredo, sought to overturn a tax commission decision regarding registration taxes, while the tax agency remained formally notified. The court ruled that following the merger of Equitalia into the Revenue Agency, future notifications must be directed to the new entity's legal representative to ensure procedural validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. n. 193/2016; L. n. 225/2016: Upon the extinction of Equitalia, notifications of cassation appeals must be served on the successor Revenue Agency's General Advocate to cure procedural nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 32312-2020proposto da: LOFFREDO RENATO , e lettivamente domiciliat o in Roma, presso lo studio dell’Avvocato ITALA DI PAOLA , rappresenta to e dife so da gli Avvocati FRANCESCO TATA E VINCENZO GIFOLI giusta procura specialeallegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimate- avverso la sentenza n. 1956/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 28 / 2 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Renato Loffredo propon e ricorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Salerno, in rigetto del ricorso proposto a vverso cartella di pagamento, notificatagli in data 11.11.2017, e avente ad oggetto l'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa a un atto dell’anno 2013; l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Agenzia delle entrate sono rimaste intimate CONSIDERATO CHE 1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato, in data 23.11.2020, all’Agenzia delle entrate riscossione presso il difensore costituito nel giudizio d’appello, ovvero l’Avvocato Alessandra Caprio; 1.2. come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza 30 gennaio 2020 n. 2087), d opo l’estinzione di Equitalia per effetto del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, la notifica del ricorso per cassazione, per essere rituale, va tuttavia eseguita nei confronti della subentrata Agenzia delle Entrate – Riscossione presso l’Avvocatura Generale di Roma; 1.3. in conseguenza, quindi, della nullità della notifica , effettuata presso ildifensore già costituito per il precedente grado di lite (cfr.
Cass. SU n. 2087/2020 cit.), è ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione presso l'Avvocatura Generale dello Stato da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessantadalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, S