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Ordinanza — n. 34980/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows late incidental appeal by Revenue Agency due to failure to verify timely deposit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34980/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had accepted the Revenue Agency's late incidental appeal. The taxpayer argued the appeal was inadmissible because the Agency failed to formally constitute itself within sixty days of the primary appeal's notification. The court ruled that the Regional Court erred by not verifying whether the Agency's appeal was actually deposited within the statutory sixty-day window, despite the lack of formal notification.

Regesto Legislator

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Art. 23, Art. 54 d.lgs. n. 546/1992; In tax proceedings, a late incidental appeal is inadmissible unless deposited within sixty days of the primary appeal's notification, regardless of whether formal notification was sent to the opposing party.

Parole chiave

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incidental appeal admissibility tax appeal procedural rules sixty day deposit deadline late appeal inadmissibility tax collection agency procedure notificazione viziata opposizione al precetto esecutivo notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivola ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 23 d.lgs. n. 546/1992
546: «Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
Art. 54 d.lgs. n. 546/1992
546/1992 in quanto l’Agenzia, che ai sensi dell’art. 54 cit.
Art. 334 c.p.c.
546 del 1992,si ritrova nell'art. 334 c.p.c. e la verifica della tempestività è limitata al rispetto delle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt.
art. 334 c.p
546 del 1992,si ritrova nell'art. 334 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22836 del 2018
23 e 54 del detto decreto (Cass. n. 22836 del 2018).
Cass. n. 22023 del 2006
Cass. n. 8785 del 2008
22023 del 2006; Cass. n. 8785 del 2008; Cass.
Cass. n. 15009 del 2009
8785 del 2008; Cass. n. 15009 del 2009; Cass.n.
Cass. n. 9757 del 2017
14982 del 2020; Cass. n. 9757 del 2017).
Cass. n. 18119 del 2021
5.Quindi, l'appello incidentale non deve essere notificato ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente (Cass. n. 18119 del 2021; Cass.
Cass. n. 14982 del 2020
18119 del 2021; Cass. n. 14982 del 2020; Cass.
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Testo completo

023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3683/2022 R.G. proposto da: FERRONE ANNA, elettivamente domiciliata in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 201,presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 5096/2021 depositata il12/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: 1.Anna Ferrone ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma n. 9020/18 lamentando che la sentenza, pur avendo accolto il suo ricorso contro estratto di ruolo e cartella di pagamento non notificata, per avvenuta prescrizione del credito, aveva compensato le spese. 2.L’Agenzia delle entrate Riscossioni ha proposto , a sua volta, appello incidentale, deducendo che il credito non si era prescritto essendovi stati atti interruttivi; la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale tardivo dell’Ufficio e l’ ha accolto, accertando che la cartella impugnata era stata ritualmente notificata e che il credito non si era prescritto; ha invece rigett at o l’appello della contribuente , osservando che la soccombenza della contribuente giustificava la sua condanna alle spese dei due gradi di giudizio.

3. Avverso questa pronunzia la contribuente propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo, e deposita memoria. 4.Resta intimata l’Agenzia delle entrate Riscossioni . CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivola ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546/1992 in quanto l’Agenzia, che ai sensi dell’art. 54 cit. si sarebbe dovuta costituire con apposito atto contenente l’appello incidentale, aveva proposto autonomo appello principale e non aveva rispettato il termine di sessanta giorni di cui all’art. 23 cit.: invero, ricevuta la notific a del l’appello della contribuente in data 31 agosto 2019, l’Ufficio aveva proposto autonomo appello, notificato il 9 dicembre 2019 e depositato in segreteria soltanto il 16 dicembre 2019.

2. Il motivo è fondato.

3. Nel processo tributario, la disciplina dell'appello incidentale tardivo, stante il rinvio operato dall'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992,si ritrova nell'art. 334 c.p.c. e la verifica della tempestività è limitata al rispetto delle condizioni e dei termini derivanti dal combinato disposto degli artt. 23 e 54 del detto decreto (Cass. n. 22836 del 2018).

4. Va osservato, inoltre, che «ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, solo l'appello principale, che è l'impugnazione proposta per prima, va notificato alle altre parti per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi, mentre l'appello incidentale, vale a dire l'impugnazione proposta successivamente, va solo depositato insieme alle controdeduzioni» (Cass. n. 22023 del 2006; Cass. n. 8785 del 2008; Cass. n. 15009 del 2009; Cass.n. 9757 del 2017). 5.Quindi, l'appello incidentale non deve essere notificato ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente (Cass. n. 18119 del 2021; Cass. n. 14982 del 2020; Cass. n. 9757 del 2017).

6. In questo caso, la CTR ha omesso di verificare se l’atto contenente l’appello incidentale dell’Ufficio fosse stato comunque tempestivamente depositato, trascurando di considerare che la possibilità di proporre appello incidentale tardivo, rispetto ai termini per il gravame, non esclude l'incombente del deposito entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto d’appello, previsto a pena di inammissibilità, dall’art. 54, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: «Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale».

7. Accolto il ricorso, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giud