Cassation court dismisses appeal declaring tax debt collection case extinguished by voluntary settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax collection lawsuit extinguished because the taxpayer submitted a formal request for a simplified debt settlement. This legal move, combined with the taxpayer's commitment to waive the ongoing litigation, triggered automatic case termination under civil procedure rules. Consequently, the appeal was dismissed without any ruling on litigation costs due to the absorption of expenses by the settlement agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a debtor requests a simplified debt settlement with a commitment to waive the lawsuit, the case is automatically extinguished by law, and no costs are awarded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18441/2015 R.G. proposto da: VISCA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA (-) rappresentato e difeso dall'avvocato OPERAMOLLA VINCENZO (PRMVCN68R17A662W); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 67/2015 depositata il16/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE:
1. La Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle entrate effettuava un controllo della documentazione contabile consegnata da VISCA S.R.L. in risposta a questionario, con cui le era stato richiesto il dettaglio della formazione dell'incremento nella voce dello stato patrimoniale “Altri debiti” per l'anno 2007, rilevabile dal quadro RS della dichiarazione. La procedura di accertamento con adesione, nel corso della quale la società comunicava copiosa documentazione, non ha avuto esito positivo.
2. La società pertanto impugnava l'avviso di accertamento, con esito favorevole.
3. Proponeva appello l'Ufficio e la CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'impugnazione.
4. Avverso detta sentenza della CTR propone il ricorso la società con due motivi.
5. Si è costituita l'Agenzia delle entrate ai soli fini dell’eventuale partecipazione all'udienza.
6. Nelle more il difensore della contribuente, con atto depositato telematicamente il 17 ottobre 2022, ha allegato “documentazione integrale di adesione alla definizione agevolata”, chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, perché in data 15 maggio 2018, il legale rappresentante della contribuente aveva formulato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, “dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017”, con pedissequa indicazione dei numeri di due cartelle.
7. Con ordinanza interlocutoria n. 5296 del 2023 pubblicata il 20.2.2023 questa Corte, ha concesso termine alle parti per comprovare la regolarità dei pagamenti. CONSIDERATO CHE:
1. Dalla documentazione depositata risulta che con la istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.l. cit. la contribuente si è impegnata a rinunziare al giudizio, che, ai sensi del successivo comma 3, l’agente della riscossione ha comunicato l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, che sono state allegate le ricevute di pagamenti effettuati..
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018).
3. Sussistono, quindi, i presupposti quantomeno per l’estinzione del giudizio.
4. Inoltre, non è luogo a provvedere sulle spese perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie dell'art. 6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente(Cass. n. 24083