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Ordinanza — n. 34960/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against dismissal of prescription defense due to late evidence admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34960/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation partially allowed Giancarlo Farina's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's dismissal of his prescription defense. Farina argued that the tax authority's late submission of evidence violated procedural rules, while the Commission contended that the taxpayer failed to raise formal defects within the statutory sixty-day window. The court ruled that because the evidence was inadmissible due to late filing, the Commission erred by failing to verify whether the debt had expired before the contested notice was served.

Regesto Legislator

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Art. 32 D.Lgs. 546/1992; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: In tax proceedings, documents filed late in the first instance are admissible in appeal if submitted within the strict deadline, and the tax authority must verify prescription if such evidence is inadmissible.

Parole chiave

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Italian tax procedure prescription defense late evidence admissibility tax collection notice Cassazione ordinanza dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 32 D.Lgs. 546/1992
con il primo motivo il ricorrente denuncia « v iolazione dell’art. 32 D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
546/1992 in relazione all’art. 360, co.
Art. 25 D.Lgs. 546/1992
3661 del 24/02/2015), nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs.
D.L. n. 119 del 2018, art. 4, c. 1
09720030459686968000,09720060004679864000,097200601207023210 001,09720080026345186001,09720080080248701000,09720090098262 271001,09720090105014374000,09720100061702742001,09720100092 642428/000in ragione dell'estinzione del debito ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 4, c. 1, conv.
art. 32 D.Lgs. 546/1992
con il primo motivo il ricorrente denuncia « v iolazione dell’art. 32 D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26115 del 17/11/2020
Cass. n. 26115 del 17/11/2020, Cass.
Cass. n. 5429 del 07/03/2018
26115 del 17/11/2020, Cass. n. 5429 del 07/03/2018, Cass.
Cass. n. 24398 del 30/11/2016
5429 del 07/03/2018, Cass. n. 24398 del 30/11/2016, Cass.
Cass. n. 3661 del 24/02/2015
24398 del 30/11/2016, Cass. n. 3661 del 24/02/2015), nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13821-2020proposto da: FARINA GIANCARLO, elettivamente domiciliatoin ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FRANCO MURATORI,che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato RICCARDO CONTARDI giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 5731/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 14 / 10 /20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Giancarlo Farina proponericorso, affidato a tre motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigettodel ricorso proposto avverso intimazione di pagamento , emess a da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (attuale Agenzia entrate riscossione), e relative cartelle ad essa sottese , di competenza del giudice tributario , ed ha depositato memoria difensiva; laConcessionaria resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia « v iolazione dell’art. 32 D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc . civ.

» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente «ritenuto validamente prodotta in giudizio la documentazione di parte resistente/appellata nonostante …(fosse)… statadepositata fuori dei termini di cui all’art. 32 D.Lgs. 546/1992 sia in primo che in secondo grado»; 1.2. la censura è fondata; 1.3. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 26115 del 17/11/2020, Cass. n. 5429 del 07/03/2018, Cass. n. 24398 del 30/11/2016, Cass. n. 3661 del 24/02/2015), nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti, al checonsegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;1.4. ciò comporta, dunque,sulla base degli atti prodotti dal ricorrente e delle stesse asserzioni della controricorrente, che la documentazione , depositata tardivamente dalla Concessionaria nel giudizio di primo grado (costituzione in primo grado della Concessionaria effettuata in data 18.6.2018 rispetto alla fissazione dell’udienza di discussione in data 28.6.2018) — circostanza non specificamente contestata dalla controricorrente— , non poteva essere esaminata nel giudizio di appello in quanto prodotta, in tale grado, oltre il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 (costituzione in appello de lla Concessionaria in data 27.9.2019 rispetto alla fissazione dell’udienza di discussione, in data 30.9.2019); 2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4 e 2953 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.»per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente rigettato l’eccezione d i prescrizione , sollevata dal contribuente,circa «l’intervenuta prescrizione in assenza di atti interruttivi precedenti la notifica dell’atto impugnato, sia la maturazione della prescrizione tra la data di asserita notifica delle singole cartelle e la data di notifica dell’avviso di intimazione oggetto del giudizio»; 2.2. sul punto la Commissione tributaria regionale ha motivato come segue:

«Ilcorretto espletamento della procedura di notifica degli atti sottesi all’avviso di intimazione impugnato ha sortito, conseguentemente, il duplice effetto di consentire al contribuente di poter eventualmente eccepire, nel terminenormativamente previsto di sessanta giorni dalla notifica di tali atti, eventuali vizi formali e sostanziali della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazionefinanziaria (cosa che egli non ha provve duto a fare, essendo ormai, pertanto,decaduto irrimediabilmente da tale possibilità), sia di interrompere il termine prescrizionale entro il quale poter avanzare e portare a compimento il creditoimpositivo dell'Amministrazione»; 2.3. considerato dunque che la documentazione relativa alla notifica degli atti sottesi all’intimazione di pagamento impugnata dal contribuente risulta inammissibilmente prodotta dalla Concessionaria (sulla scorta di quanto dianzi ill ustrato), ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha erroneamente omesso di verificare l’eventuale interruzione di ciascuno deisingoli crediti, sottesi all’atto impugnato;

3. all’accoglimento dei motivi che precedono consegue l’assorbimento del terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2712 e 2719 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.per avere la Commissione tributaria regionale riconosciuto valenza probatoria alla documentazione prodotta in copia dall’Ente di esazione, nonostante il disconoscimento della stessa, operato dal contribuente;

4. da ultimo, va rilevatoche la stessa Agenzia delle entrate riscossione ha dato atto dell’avvenuto sgravio delle cartelle n n. 09720030459686968000,09720060004679864000,097200601207023210 001,09720080026345186001,09720080080248701000,09720090098262 271001,09720090105014374000,09720100061702742001,09720100092 642428/000in ragione dell'estinzione del debito ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 4, c. 1, conv. in l. n. 136 del 2018;

5. il ricorso va dunque accolto nel resto , con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere in ordine allecartelle di pagamento oggetto di sgravio indicate in motivazione ed accoglie, nel resto,il ricorso, quanto al primo e d al secondo motivo di ricorso,assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consig