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Ordinanza Interlocutoria — n. 34920/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal notification to Equitalia invalid; court orders renewal of service to new tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34920/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the notification of the cassation appeal to the former Equitalia representative null and void. The appellant argued for service to the previous defender, while the respondent contended the new entity must be notified. The court ruled that following the merger of Equitalia into the Revenue Agency, the appeal must be served on the new agency's representative in Rome.

Regesto Legislator

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D.L. n. 193/2016; L. n. 225/2016: Upon the extinction of Equitalia and its integration into the Revenue Agency, notification of a cassation appeal must be effected against the new agency's representative in Rome, rendering prior service to the former entity null.

Parole chiave

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Equitalia extinction Revenue Agency merger cassation notification nullity of service renewal of notification tax appeal procedure new representative rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 193 del 2016
2087), dopo l’estinzione di Equitalia per effetto del D.L. n. 193 del 2016, conv.
L. n. 225 del 2016
in L. n. 225 del 2016, la notifica del ricorso per cassazione, per essere rituale, va eseguita, tuttavia, nei confronti della subentrata Agenzia delle Entrate – Riscossione presso l’Avvocatura Generale di Roma; 1.3.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 2087/2020
Cass. SU n. 2087/2020 cit.), è ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 11457-2021proposto da: COMUNE DI FIUMICINO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avvocato ELENA CONTE giusta procura speciale estesa in calceal ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata avv.elenaconte@pec.it -ricorrente- contro RABOSA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato CARLO SELMI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 3264/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 2 9 / 10 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Comune di Fiumicinopropone ricorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Rabosa S.r.L. avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto de l ricors o proposto a vverso cartella di pagamento avente ad oggettoil pagamento ICI annualità 201 1 ; la societàcontribuente resiste con controricorso, la Concessionaria è rimastaintimata CONSIDERATO CHE 1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato, in data 23.4.2021, all’Agenzia delle entrate riscossione presso il difensore costituito nel giudizio d’appello, ovvero l’Avvocato Alberto Colitti; 1.2. come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza 30 gennaio 2020 n. 2087), dopo l’estinzione di Equitalia per effetto del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, la notifica del ricorso per cassazione, per essere rituale, va eseguita, tuttavia, nei confronti della subentrata Agenzia delle Entrate – Riscossione presso l’Avvocatura Generale di Roma; 1.3. in conseguenza, quindi, dellanullità della notifica effettuata presso ildifensore già costituito per il p recedente grado di lite (cfr.

Cass. SU n. 2087/2020 cit.), è ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate - R iscossione presso l'Avvocatura Generale dello Stato da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessantadalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassa