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Ordinanza — n. 34910/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal due to lack of standing interest under new 2021 tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34910/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the taxpayer's appeal inadmissible because he failed to demonstrate the requisite legal interest to challenge the tax roll extract under the new 2021 legislation. Although the Regional Tax Commission had partially upheld the appeal regarding prescription and notification defects, the Supreme Court ruled that the specific statutory interest required for this type of challenge was not proven. Consequently, the lower court's decision was quashed, and the original appeal was declared inadmissible without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis del decreto legge n. 146/2021; The legal interest to act is a dynamic condition that must be demonstrated at the time of the decision, and its absence renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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legal interest to act tax roll extract decreto legge 146/2021 inadmissibility of appeal dynamic interest condition tax prescription notification defects stralcio dai ruoli

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis del decreto legge n. 146/2021
Cass. 3 febbraio 2015, n.
art. 60, comma 1, lettera b/bis del d. P.R. n. 600 del 1973
10020170020947191000, la previsione speciale di cui all’art. 60, comma primo, lett.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art.
art. 372 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
art. 372 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280
Cass., 14 marzo 2014, n. 5955
26280 ; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
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Testo completo

sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2565/2020proposto da: ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro Scola Alfonso, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anacleto Dolce e Vincenzo Sarnicola, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Carla D’Agostino, in Roma, via Livia Drusilla, n. 59, giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore;

Comune di Castelnuovo Cilento (SA), nella persona del Sindaco pro tempore; - intimati - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 5067/2019, depositata in data 7 giugno 2019 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre2023 da l C ons igliere Lunella Caradonna ; RITENUTO CHE 1. L 'A genzia delle Entrate Riscossione aveva proposto appello avverso la sentenza n. 2861/2018,,depositata il 12 luglio 2018, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva accolto il ricorso proposto da Scola Alfonso afferente estratti di ruolo in uno con le cartelle sottese delle quali aveva affermato l'omessa e/o nullità della notifica, l'inesistenza e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.

2. La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello, per quel che rileva in questa sede, affermando che: -) le cartelle nn. 10020030050478791, 10020040047110760000, 10020040072332158000,10020050012140925000,10020060037965 13, 10020070057380838000, erano prescritte sia in considerazione del termine breve che di quello ordinario, così come si evinceva dalla copia delle notifiche e in considerazione della data del ricorso introduttivo; -) la cartella n. 10020130029378226 afferente sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981 risultava prescritta essendo applicabile alla stessa il termine breve di prescrizione;-) le cartelle nn.10020080034402036000, 10020090089487232000, 10020170020947191000 erano nulle perchè risultavano - notificate in mani di familiari conviventi, ma erano prive delle raccomandate informative di cui all’art. 60, comma 1, lettera b/bis del d.

P.R. n. 600 del 1973 e non risultavano effettivamente ricevute dal destinatario; -) le cartelle nn. 100200700383060330, 10020130018536244000, 10020130033097519900, 10020140037736073000 risultavano regolarmente notificate al destinatario;mentre in relazione alle cartelle nn.70015010628151002000,70014011067093002000,700140110671 09006000 e n.1002016002133397000 l'agente della riscossione aveva depositato solo le copie degli estratti di ruolo senza alcuna ricevuta di notifica ed erano, dunque, privi di valore certificatorio.

3. L ’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4.Scola Alfonso resiste con controricorso.

5. L’Agenzia delle Entrate e il Comune di Castelnuovo Cilento non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per la violazione del principio dell’autosufficienza, in quanto risulta rispettato, nel caso in esame, anche il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., in ossequio del quale il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati ≪ causa petendi ≫ e ≪ petitum ≫ , nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, poiché nel ricorso è stato dato conto dei fatti di causa e delle vicende processuali alle pagine 2-4, oltre che dei motivi di censura alle pagine 5– 8 ( cfr.

Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass. 28 maggio 2018, n. 13312). 2.Il primo ed unico mezzo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era errata nella parte in cui il Giudice aveva dedotto la nullità della notifica delle cartelle esattoriali sul presupposto che, essendo state le stesse ritirate da persone conviventi con il destinatario, l'Ente di esazione avrebbe dovuto fornire la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica e, dunque, non occorreva procedere all'invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e ciò in quanto non risultavano applicabili le prescrizioni contenute nella legge. n. 890 del 1982.

Con riguardo alla cartella esattoriale n. 10020090089487232000, si evidenziava che la notificazione della stessa era stata curata direttamente dall'Agente della riscossione mediante servizio postale. Inoltre, con riferimento alla cartella esattoriale n. 10020170020947191000, la previsione speciale di cui all’art. 60, comma primo, lett. b bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 era stata pienamente rispettata dal messo notificatore, il quale aveva attestato, con validità probatoria fino a querela di falso l'avvenuta spedizione della «raccomandata informativa» prevista nel caso, come quello di specie, in cui l'atto notificando non era stato consegnato direttamente al destinatario. 3.E' utile premettere che, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma primo, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (cfr.

Cass., 27 novembre 2018, n. 30607 ; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103;Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561). 3.1. Ebbene, nel caso di specie, è circostanza pacifica che il contribuente ha impugnatogli estratti di ruolo riportati nella premessa del ricorso di primo grado, unitamente alle cartelle di pagamento, lamentando, tra l’altro, il difetto di notifica delle cartelle (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione e pag. 2 del controricorso, nonché la stessa sentenza impugnata che, a pag. 1, cita gli estratti di ruolo come atti impugnati). 3.2 Ciò posto, le S ezioni unite hanno affermato il principio che « I n tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». (Cass., Sez.

U., 6 settembre 2022, n. 26283). 3.3Nella sentenza sopra richiamata, è stato, in particolare, affermato che: -) nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile; -) l'art. 3 bis del d ecreto legge n. 146/ 20 21, inserito in sede di conversione dalla leggen. 215/2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis, ha stabilito non soltanto che « L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; -) la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del decreto legislativon. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt. 27 della legge n. 689/ 19 81 e 206 del decreto legislativon. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette; -) la prima disposizione del comma 4 bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del decreto legislativon. 546/1992 tra quelli impugnabili; -) quello che si impugna è l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; -) è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento; -) la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta non è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti; -) conla norma in questione, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione «diretta», stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire; -) questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione;- è, quindi , coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato e la dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti; -) quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario, posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto; a maggiore ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo; -) l'interesse in questione può, poi , essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo e, qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. 3.4Tutto ciò premesso, nel caso in esame, il contribuente, pur avendo resistito con controricorso, non ha dimostrato l'interesse ad agire, presupposto per l'impugnabilità dell'estratto ruolo ex art. 3 bis del decreto legge n. 146/ 20 21, con la conseguenza che va cassa ta la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado presentato da Scola Alfonso. 3.4.1Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità. 3.4.2Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez.

U., 25 novembre 2013, n. 26280 ; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte cassasenza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara