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Ordinanza — n. 34907/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-existent PEC notification in tax proceedings before December 2015.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34907/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a regional tax commission decision that declared a notification via certified email non-existent. The appellant argued the notification was valid due to subsequent court appearance, but the court held that PEC notifications in tax proceedings were only permitted after specific ministerial decrees took effect on December 1, 2015. Consequently, the pre-decree notification was legally void and could not be cured by the parties' later conduct.

Regesto Legislator

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 bis, comma 3; d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3; d.m. 4 agosto 2015, art. 16: Notifications via certified email in tax proceedings are valid only after the entry into force of the relevant implementing decrees; prior notifications are legally non-existent and cannot be cured.

Parole chiave

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tax proceedings certified email notification validity procedural timeline cure of defect Cassation appeal non-existent act notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 bis, comma 3
546,art. 16 bis, c omma 3, hanno dato attuazione al d.m.
d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3
16 bis, c omma 3, hanno dato attuazione al d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3, e che la notificazione giuridicamente inesistente è, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria (v.
d.m. 4 agosto 2015, art. 16
546,art. 16 bis, c omma 3, hanno dato attuazione al d.m.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, c.
art. 366 c.p
La sanzione di inammissibilità scatta allorché il deficit di chiarezza e sinteticità determini la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dall'art. 366 c.p.c., nn.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 settembre 2016, n. 17941
Cass., 12 settembre 2016, n. 17941 cui adde , ex plurimis, Cass., 9 settembre 2022, n.
Cass., 9 settembre 2022, n. 26592
17941 cui adde , ex plurimis, Cass., 9 settembre 2022, n. 26592; Cass., 9 febbraio 2022, n.
Cass., 9 febbraio 2022, n. 4168
26592; Cass., 9 febbraio 2022, n. 4168; Cass., 22 luglio 2019, n.
Cass., 22 luglio 2019, n. 19638
4168; Cass., 22 luglio 2019, n. 19638; Cass., 29 ottobre 2018, n.
Cass., 29 ottobre 2018, n. 27425
19638; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27425; Cass., 11 giugno 2018, n.
Cass., 11 giugno 2018, n. 15109
27425; Cass., 11 giugno 2018, n. 15109; Cass., 17 aprile 2018, n.9430; Cass., 25 luglio 2017, n.
Cass., 17 aprile 2018, n. 9430
Cass., 25 luglio 2017, n. 18321
15109; Cass., 17 aprile 2018, n.9430; Cass., 25 luglio 2017, n. 18321; Cass., 12 settembre 2016, n.
Cass. Sez. U., 30 novembre 2021, n. 37552
3 e 4.» (Cass. Sez. U., 30 novembre 2021, n. 37552); 3.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1910/2018R.G. proposto da Moroni avv. Alessandra, che si difende in proprio (domicilio digitale: alessandramoroni@firenze.pecavvocati.it); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate; -intimata - avverso la sentenza n. 1335/2017, depositata il 22 maggio 2017, della Commissione tributaria regionaledella Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. –con sentenza n. 1335/2017, depositata il 22 maggio 2017 , la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di Tributi Altri un invito al pagamento (n. 1075/2015) emesso dalla segreteria della Commissione tributaria provinciale di Firenze con riferimento al contributo unificato dovuto dalla contribuente in relazione alla iscrizione a ruolo di un ricorso; - il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il giudice del gravame - circa l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio proposto con notificazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata - ed ha , per l’appunto, rilevato che - venendo in considerazione una notifica eseguita prima del 1° dicembre 2015 - detta notifica doveva ritenersi inesistente così come statuito dalla Corte di legittimità (Cass., 12settembre 2016, n. 17941); 2.

–per la cassazione della sentenza ricorre l’avvocato Alessandra Moroni che ha depositato memoria ( con comunicazione di variato recapito professionale); -l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –la ricorrente deduce che illegittimamente il giudice del gravame aveva ritenuto inesistente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio eseguita a mezzo di posta elettronica certificata in quanto detta modalità di notifica doveva ritenersi diversamente consentita dall’ordinamento; soggiunge, quindi, che nella fattispecie la notifica avrebbe dovuto ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell’atto, a seguito della costituzione in giudizio di controparte; 2.

– occorre premettere che le censure possono essere colte, nei termini sopra riassunti, come formulate per violazione di legge, sia pur in difettodi una loro specifica rubricazione ed in presenza di ridondanze deduttive che si risolvono nell’evocazione di disparate disposizioni normative oltrechè in argomentazioni che non hanno una qualche attinenza con la ratio decidendidella gravata pronuncia;- come, difatti, statuito dalle Sezioni Unite , «La violazione del dovere di sinteticità può condurre ad una declaratoria di inammissibilità della impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi la intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata.

La sanzione di inammissibilità scatta allorché il deficit di chiarezza e sinteticità determini la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dall'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.» (Cass. Sez. U., 30 novembre 2021, n. 37552); 3. – tanto premesso, il ricorso è destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso; 3.1 –in disparte l’incongruo riferimento alla notifica («il 9.1.17»), a mezzo di ufficiale giudiziario, «dell’atto “del processo di cognizione”», - ché, nella fattispecie, viene in rilievo il ricorso introduttivo di un giudizio tributario eseguito con notifica PEC prima dell’entrata in vigore delle relative disposizioni attuative - l a Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rilevato che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata, nel processo tributario, sono consentite solo laddove sia divenuta operativa la disciplina del processo tributario cd. telematico; ne consegue, pertanto, che, in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato, rispetto a quello civile, deve ritenersi inesistente la notifica eseguita a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali che, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 16 bis, c omma 3, hanno dato attuazione al d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3, e che la notificazione giuridicamente inesistente è, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria (v.

Cass., 12 settembre 2016, n. 17941 cui adde , ex plurimis, Cass., 9 settembre 2022, n. 26592; Cass., 9 febbraio 2022, n. 4168; Cass., 22 luglio 2019, n. 19638; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27425; Cass., 11 giugno 2018, n. 15109; Cass., 17 aprile 2018, n.9430; Cass., 25 luglio 2017, n. 18321; Cass., 12 settembre 2016, n. 17941); 3.2 -nella fattispecie, poi, come correttamente rilevato dal giudice del gravame, le disposizioni contenute nel d.m. 4 agosto 2015 (di prima attuazione del d.m. n. 163/2013, cit.), hanno trovato applicazione,per le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della Toscana,solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 (d.m. 4 agosto 2015 , art. 16); 4. - le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, mentre sussistono nei confronti della ricorrentei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso ; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stes