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Ordinanza — n. 34903/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses regional court ruling, holding taxpayer must prove VAT credit validity beyond mere declaration filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34903/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the regional court's decision that allowed a taxpayer's VAT refund claim based solely on declaration filing. The taxpayer argued the tax authority's request for documentation was preposterous, but the court found the authority had legitimately contested the credit's validity. Consequently, the court ruled that the taxpayer bears the burden of proving the credit's existence and ordered the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 30, 38 bis d.P.R. 633/1972; Art. 2697 cod. civ.: While filing a VAT refund claim constitutes a formal exercise of the right, the taxpayer remains obligated to provide documentary evidence proving the existence and validity of the claimed credit.

Parole chiave

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VAT refund claim burden of proof tax credit validity documentary evidence tax authority contestation rimborso dell'IVA indagine per frode iva impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 30 and 38 bis of D.P.R. n. 633 of 1972
Il giudice regionale, dopo aver riportato le norme applicabili alla fattispecie(art. 30 e 38 bis del d.P.R.
Art. 2697 of the Civil Code
633, nonché dell’art. 2697 cod.
Art. 360, paragraph 1, number 3 of the Code of Civil Procedure
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 2697 cod. civ
633, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 10 August 2022, n. 24655
Cass., 5 December 2022, n. 35717
Cass., 18 May 2018, n. 12291
Cass., 23 January 2019, n. 1822
Cass., 2 July 2014, n. 15026
Cass., 29 December 2011, n. 29613
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 192-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO BRUNO Anna Maria - Intimata Avverso la sentenza n. 1748/04/2021della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 18.05.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19 aprile 2023dal Consigliere dott. Francesco Federici, Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che Bruno Anna Maria impugnò il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate all’istanza di rimborso di un credito IVA pari ad € 24.084,00.

La Commissione tributaria provinciale di Cosenza rigettò il ricorso con sentenza n. 7183/11/2018. L’appello proposto dalla contribuente fu accolto Iva –Rimborsi- Diniego – Onere della prova – Spettanza al contribuente - Conseguenze RGN 192/2022 Consigliere rel. Federici dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con sentenza n. 1748/04/2021. Il giudice regionale, dopo aver riportato le norme applicabili alla fattispecie(art. 30 e 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972), ha ritenuto che la contestazione elevata dall’Ufficio in merito al riscontro di effettività del credito e alla carenza di documentazione a supporto del diritto al rimborso fosse pretestuoso, non risultando che fosse stata mai richiesta documentazione, né che fosse stata mai sollevata contestazione sul credito.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia sulla base di un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata. Nell’adunanza camerale del 19 aprile 202 3 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con l’unico motivo la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38 [bis] del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso, l’esposizione del credito in dichiarazione con contestuale formulazione della richiesta, senza tuttavia che il contribuente avesse allegatodocumentazione comprovante il credito medesimo, pretendendo di contro di porre in capo all’ufficio l’onere di contestare il credito o richiedere la documentazione posta a fondamento dell’istanza di rimborso.

Il motivo è fondato. Nella giurisprudenza di legittimità è pur vero che si affermacome in materia di IVA l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la specifica compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale, che configura formale esercizio del diritto, ponendosi, in relazione al quadro concretamente compilato, al più un problema di inequivoca richiesta di rimborso, cui applicare il termine decennale, oppure il diverso termine biennale, previsto dall’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, quando l’istanza originaria sia volta alla compensazione del credito IVA - salva l’ipotesi della sopraggiunta cessazione dell’attività-(ex multis, cfr.

Cass., 10 agosto 2022, n. 24655; 5 dicembre 2022, n. 35717).RGN 192/2022 Consigliere rel. Federici Ciò tuttavia è questione ben distinta dalla prova stessa del diritto al rimborso, per la quale la giurisprudenza ha altrettanto reiteratamente chiarito che al contribuente non è sufficiente procedere a formalizzare in dichiarazione l’istanza di rimborso,perché ciò non esclude l’onere della prova del fondamento del credito invocato. A tal fine si afferma anzi che il contribuente, che impugni il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso, è tenuto alla dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria e che anche nell'ipotesi di domanda di rimborso , presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante(Cass., 18 maggio 2018, n. 12291; 23 gennaio 2019, n. 1822).

Si è infatti chiarito che il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno (Cass., 2 luglio 2014, n. 15026; 29 dicembre 2011, n. 29613).

Il giudice regionale ha disatteso i principi di diritto formulati in materia dalla Corte di legittimità, non tenendo conto che l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’effettività del credito, per carenza di documentazione a riscontro del medesimo. La sentenza va dunque cassata e il processo va rinviato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, che dovrà provvedere in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese di legittimità, ad accertare l’effettiva spettanza del rimborso.

P.Q.M.

Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di