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Ordinanza — n. 34856/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax appeal extinguished due to mutual withdrawal of litigation under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34856/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the mutual withdrawal of litigation by both parties. Hotel Biodola S.R.L. and E.S.A. S.p.A. submitted declarations of renunciation and acceptance, respectively, stating they had amicably resolved the dispute regarding a 2006 tax assessment. The court ruled that the procedural requirements for extinguishing the case were met, leading to the termination of the proceedings without further adjudication.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: The court declares the litigation extinguished when both parties mutually withdraw the appeal and accept the settlement, provided the withdrawal is formalized and notified.

Parole chiave

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mutual withdrawal of litigation extinguishment of proceedings amicable settlement tax appeal cassation civil procedure code termination of suit costs compensation lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell'art. 390 cod. proc. civ. (cfr.
Art. 391 cod. proc. civ.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell'art.
art. 390 cod. proc. civ
il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ, nella nuova versione ratione temporis applicabile;
art. 391 cod. proc. civ
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 luglio 2020, n. 14641
Cass. 8 maggio 2018, n. 25485/2018
9 luglio 2020, n, 14641; Cass. 8 maggio 2018, n. 25485/2018 e Cass.
Cass. 27 luglio 2015, n. 23151
25485/2018 e Cass. 27 luglio 2015, n. 23151).
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Testo completo

di pronunciare la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8483/2015 di ruolo generale, proposto DA H OTEL B IODOLA S.R.L. (codice fiscale 00110500493), con sede in Portoferraio (LI), Loc. Biodola 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, Emilio Massimo Ferrari, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti Lorenzo Albanese Ginammi (codice fiscale LBN LNZ 65A13 H501 A), Paolo Emilio Falaschi (codice fiscale FLS PML 40B22 I726 I) e Salvatore Anastasi (codice fiscale NST SVT 74B22 C352 Q), elettivamente domiciliati in Roma, al Viale di Villa Grazioli n. 20, presso lo studio dell’avv.

Lorenzo Albanese Ginammi. - RICORRENTE – CONTRO E LBANA S ERVIZI A MBIENTALI E.S.A. S. P .A. (codice fiscale 01280440494), con sede in Portoferraio (LI), al Viale Elba n. 149, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e TIA difesa, anche in via disgiunta, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’avv. Marco Baldassarri del Foro di Pistoia (codice fiscale BLD MRC 61E28 G148 L), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell’avv. Michele Martone. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1836/10/2014 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze-Sezione distaccata di Livorno), depositata in data 29 settembre 2014.

U DITA la relazione svolta all’udienza del 13 settembre dal Consigliere Ugo Candia. R ILEVATO CHE :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze - Sezione distaccata di Livorno) rigettava l’appello proposto da Hotel Biodola S.R.L. avverso la sentenza n. 97/2/2013 della Commissione tributaria provinciale di Livorno, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento, con cui E.S.A. S.p.A. aveva determinato nella somma di 2.789,78 € la TIA dovuta dalla contribuente per l’anno di imposta 2006;

2. avverso tale sentenza la suindicata società proponeva ricorso per cassazione, notificato il 27 marzo 2015, formulando nove motivi di impugnazione;

3. E.S.A. S.p.A. resisteva con controricorso notificato in data 22 maggio 2015; 4.con nota depositata in data 22 maggio 2023 e poi il 30 agosto 2023 la ricorrente ha prodotto le dichiarazioni del 28 giugno e del 21 novembre 2019 di rinuncia al ricorso ed agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., rappresentando di aver definito bonariamente la lite e di non aver più interesse alla lite, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite;

5. E.S.A.- S.p.A. ha prodotto la dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia; CONSIDERATO CHE :

1. il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ, nella nuova versione ratione temporis applicabile;

2. la predetta rinuncia e la relativa accettazione risultano sottoscritte dai legali rappresentanti delle parti e dai loro difensori e reciprocamente notificate;

3. le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti costituite, anche in ragione della concorde richiesta delle parti;

4. non ricorrono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell'art. 390 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 9 luglio 2020, n, 14641; Cass. 8 maggio 2018, n. 25485/2018 e Cass. 27 luglio 2015, n. 23151). P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio