Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34845/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34845/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34845/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6304/2021 R.G. proposto da Trust Fire, in persona del suo trustee Di Bella Antonio , con domicilio eletto in Roma, Via Cola di Rienzon. 212, presso lo studio dell’avvocato Francesco Brasca, rappresentato e difeso dall’avvocato Nazzareno Latassa; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma Territorio, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 34845/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 6304/2021 R.G. proposto da Trust Fire, in persona del suo trustee Di Bella Antonio , con domicilio eletto in Roma, Via Cola di Rienzon. 212, presso lo studio dell’avvocato Francesco Brasca, rappresentato e difeso dall’avvocato Nazzareno Latassa; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma Territorio, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia;

Parole chiave

Generato dall'IA
competenza in materia di trust rottura del rapporto di fiducia imposta sulle successioni e sulle donazioni successione fiscale trasferimento di patrimonio trust

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6304/2021 R.G. proposto da Trust Fire, in persona del suo trustee Di Bella Antonio , con domicilio eletto in Roma, Via Cola di Rienzon. 212, presso lo studio dell’avvocato Francesco Brasca, rappresentato e difeso dall’avvocato Nazzareno Latassa; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma Territorio, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia;

–controricorrente – avverso la sentenza n. 1894/26/2020, depositata il 9 settembre 2020, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto. Tributi Altri Rilevato che: 1. – sulla base di un solo motivo, il Trust Fire ricorre per la cassazione della sentenza n. 1894/26/2020, depositata il 9 settembre 2020, e notificata il 6 ottobre 2020, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto le impugnazioni di due avvisi di liquidazione emessi per il recupero a tassazione dell’imposta sulle successioni e donazioni dovuta in relazione alla costituzione del Trust Fire ed ai relativi atti di dotazione; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Considerato che: 1. –in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione che èstata notificata a controparte; 2. -come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte - ma pur sempre di carattere ricettizio - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto -così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857);e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980);3. –le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, stante il difetto di opposizione dell’Agenzia alla richiesta di compensazione formulata nell’atto di rinuncia, mentre non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa , tra le parti , le spese del giudizio di legittimità. Così deci