Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on necessary joinder rules in tax appeal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case for a new hearing pending a ruling from the Supreme Court. The appellant argued that a prior judgment excluding his liability should bind the municipality and that the collection agent should have been joined as a necessary co-litigant. However, the Court identified a pending constitutional question regarding whether tax appeal procedure requires mandatory joinder of all first-instance participants, which it referred to the Supreme Court for resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992; Art. 102, 324 c.p.c.: The Court refers the question of whether the tax appeal procedure mandates necessary joinder of all first-instance participants to the Supreme Court for a definitive ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZAInterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 25438/2017 R.G. proposto da Guidetti Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Alongi (domicilio digitale: patriziaalongi@avvocatinapoli.legalmail.it); –ricorrente – contro Comune di Ischia, in persona del Sindacop.t., rappresentat o e difes o dall’avvocato Gennaro di Maggio (domicilio digitale: gennarodimaggio@avvocatinapoli.legalmail.it); –controricorrente – e Genesis S.r.l.; -intimata - avverso la sentenza n. 2251/52/17, depositata il 13 marzo 2017, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023,dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto. Tarsu Tia Tares Riscossione Rilevato che: 1. –con sentenza n. 2251/52/17, depositata il 13 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha accolto l’appello del Comune di Ischia, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento emessa per la riscossione della TARSU dovuta dal contribuente in relazione agli anni dal 2006 al 2007; 1.1 –il giudice del gravame ha escluso che - così come ritenuto dal giudice del primo grado - il giudicato evocato dal contribuente - giudicato recante annullamento degli avvisi di accertamento costituenti atti presupposti dell’impugnata ingiunzione di pagamento - fosse opponibile al Comune di Ischia, inquanto: -«Il precedente giudizio sul quale risulta formato il giudicato aveva ad oggettodegli avvisi di accertamento in merito al tributo TARSU che erano statiemessi e notificati ad istanza esclusiva del Comune di Ischia ente impositore,senza la partecipazione alcuna del concessionario al procedimento né di formazione né di notifica degli atti »; tanto che «Nelle stesse note informative in calce ai provvedimenti è infatti specificato che l'eventuale ricorso andava proposto nei confronti dell'ente emittente.»; - in quel giudizio il concessionario risultava, pertanto, privo di legitimatio ad causam«in assenza di atti ad esso imputabili »; 2. -Guidetti Vincenzo ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -il Comune di Ischia resiste con controricorso mentre Genesis S.r.l. non ha svolto attività difensiva.
Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 83, 156, 161 e 182 cod.proc. civ., al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 18 e 50, deducendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto da controparte a ministero del difensore nominato in procura, e atteso che, in effetti, non sussisteva una valida procura in quanto quella apposta in calce al ricorso di appello era stata rilasciata: - dal «Sindaco p.t.
Ing. Giuseppe Ferrandino» (laddove nell’intestazione dell’atto il Sindaco era stato identificato per «Ing. Giovan Giuseppe Ferrandino»); -in relazione al «procedimento RGR 1135/16, promosso da Mellusi Salvatore contro il Comune di Ischia, pendente innanzi alla CTP Napoli sez. 17» laddove veniva (diversamente) in rilievo il procedimento n. 926/2015 di R.G., promosso da esso esponente nei confronti del Comune di Ischia e definito con sentenza n. 2941/12/16 del 18 febbraio 2016; -il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 102 e 324 cod. proc. civ., ed al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 53, comma 2, 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2 e 3, assumendo, in sintesi, il ricorrente che: -la sentenza (n. 1336, del 20 gennaio 2014), passata in giudicato, -che aveva escluso. per esso esponente la qualità di soggetto passivo del tributo - doveva ritenersi opponibile al Comune di Ischia - e, ad ogni modo, alla Genesis S.r.l. -gravando sull’agente della riscossione, quale litisconsorte necessario dell’Ente impositore, l’onere di chiamare in giudizio quest’ultimo; -la pronuncia di prime cure era stata emessa (anche) nei confronti della Genesis S.r.l., così che, per un verso, il Comune di Ischia avrebbe dovuto impugnarla nei confronti di detta parte, e, per il restante, il giudice del gravame avrebbe dovuto integrare il contraddittorio;2.
– in via pregiudiziale va rilevato che la Corte ( Cass., 1 marzo 2023, n. 6204) ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se l'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell'appello tributario stabilite dall'art. 54 del D.Lgs. n. 546 del 1992.»; - la definizione di detta questione processuale rileva, nella fattispecie, ai fini della decisione sul secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in ordine alla questione processuale p