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Ordinanza Interlocutoria — n. 34827/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders inquiry into tax benefit status before dismissing appeal on force majeure grounds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34827/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order to suspend the appeal against a regional tax commission decision. The appellants argued that construction irregularities constituted force majeure, while the tax agency delayed its appearance. The court determined that the status of a specific tax benefit application must be verified before ruling on the force majeure defense.

Regesto Legislator

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d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, art. 6; When a taxpayer raises force majeure as a defense against tax liability, the court must first verify the existence and applicability of any applicable tax benefit definitions before adjudicating the substantive defense.

Parole chiave

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force majeure defense tax benefit definition interlocutory order tax appeal procedure regional tax commission disdetta della locazione abitativa promovimento dell'accesso alla proprietà trapasso di proprietà

Disposizioni normative citate

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d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis
0021V004767000) emesso nei confronti del condebitore solidale; -si assume, al riguardo, che detto giudicato rileva (anche) ai fini dell’applicazione dell’art. 1306 cod.
d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, art. 6
– in via pregiudiziale, va rilevato che il ricorrente Romano Francesco Saverio ha depositato documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata presentata ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, art. 6, conv.
l. 1° dicembre 2016 n. 225
in l. 1° dicembre 2016 n. 225, alla comunicazione rimessa dall’agente della riscossione – in ordine alle somme da versare – ed ai versamenti eseguiti, assumendo che la cartella di pagamento n.
art. 1306 cod. civ.
0021V004767000) emesso nei confronti del condebitore solidale; -si assume, al riguardo, che detto giudicato rileva (anche) ai fini dell’applicazione dell’art. 1306 cod.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
nei confronti del condebitore Romano Francesco Saverio, dovendosi (così) ritenere insussistente l’esercitata pretesa impositiva; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.P.R.
art. 1306 cod. civ
0021V004767000) emesso nei confronti del condebitore solidale; -si assume, al riguardo, che detto giudicato rileva (anche) ai fini dell’applicazione dell’art. 1306 cod. civ.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAInterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 13151/2016 R.G. proposto da On. avv. Romano Francesco Saverio, e Martorana Stefania, con domicilio eletto in Roma, Piazza del Fante n. 2, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Palmeri che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato prof. Angelo Cuva; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia;

–resistente – avverso la sentenza n. 1626/35/15, depositata il 17 aprile 2015, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto. Registro Invim Agevolazioni Rilevato che: 1. – con sentenza n. 1626/35/15, depositata il 17 aprile 2015, la Commissione tributaria regionale della Siciliaha accolto l’appello della Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione (n. 0021V004767000 ) recante recupero a tassazione ordinaria delle imposte di Registro ed ipocatastali dovute dai contribuenti in relazione ad un atto di compravendita immobiliare registrato in data 27 novembre 2002, e dietro revoca dell’agevolazione fruita in detto atto in relazione all’acquisto della prima casa di abitazione; 1.1 –per quel che qui rileva, il giudice del gravame - andando in contrario avviso al decisum di primo grado - ha ritenuto che non ricorrevano i presupposti della esimente della forza maggiore in quanto, nella fattispecie, veniva in considerazione il mancato completamento di lavori di ristrutturazione e, dunque, un accadimento che «con l'uso della normale diligenza potevatempestivamente essere previsto ed evitato», considerato (anche) che residuava un tempo («ancora mesi cinque per il trasferimento della residenza») «sufficiente … entro il quale il trasferimento di residenza avrebbe potuto ancora realizzarsi»; 2. -Romano Francesco Saverio e Martorana Stefania ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso.

Considerato che: 1. – col primo motivo, i ricorrenti deducono la formazione del giudicato, nei confronti del condebitore solidaleMartorana Stefania, in relazione alla pronuncia (sentenza n. 248//01/13, depositata il 7 novembre 2013) resa dalla stessa Commissione tributaria regionale della Sicilia che, nel respingere il gravame dell’Agenzia, ha per l’appunto confermato la sentenza di prime cure (n. 92/1/10, del 1 febbraio 2010) recante annullamento dell’avviso di liquidazione ( n. 0021V004767000) emesso nei confronti del condebitore solidale; -si assume, al riguardo, che detto giudicato rileva (anche) ai fini dell’applicazione dell’art. 1306 cod. civ. nei confronti del condebitore Romano Francesco Saverio, dovendosi (così) ritenere insussistente l’esercitata pretesa impositiva; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata, Parte prima, assumendo i ricorrenti che - in relazione alle «gravi irregolarità» nell’esecuzione dei lavori affidati in appalto da essi esponenti, irregolarità dalle quali era conseguita «la necessità di effettuare ulteriori lavori non preventivati» e, con quella, «un notevole slittamento del termine originariamente concordato per la consegna dell’immobile» -nella fattispecie il giudice del gravame avrebbe dovuto ritenere sussistente l’esimente della forza maggiore, così come del resto rilevato nel giudicato che si era separatamente formato e dalla stessa giurisprudenza di legittimità; 2.

– in via pregiudiziale, va rilevato che il ricorrente Romano Francesco Saverio ha depositato documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata presentata ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, art. 6, conv. in l. 1° dicembre 2016 n. 225, alla comunicazione rimessa dall’agente della riscossione – in ordine alle somme da versare – ed ai versamenti eseguiti, assumendo che la cartella di pagamento n. 29620080039311971000, medio tempore emessa, sarebbe riferibile all’avviso di liquidazione ( n. 0021V004767000) in contestazione tra le parti;3. - dalla prodotta documentazione, non è dato desumere, però, se, ed in quali termini, la definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo sia riferibile (proprio) adetto avviso di liquidazione; - v’è, pertanto, necessità di acquisire informazioni dall’Agenzia delle Entrate in ordine al perfezionamento della definizione agevolata dei tributi in contestazione, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, cit.

P.Q.M.

La Corte, dispone acquisirsi informazioni dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla definizione agevolata dell’avviso di liquidazione in contestazione, assegnando il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa