Italian tax court dismisses appeal due to lack of interest after client requested simplified tax settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal inadmissible because the appellant failed to prove the submission of a simplified tax settlement request. Although the appellant claimed the matter was resolved, the agency noted the submitted request lacked reference to the specific tax notice under review. Consequently, the court ruled that the appellant had lost standing to pursue the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, n. 50 del 2017; Art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016: A taxpayer's request for simplified tax settlement extinguishes their interest in challenging the original tax assessment, rendering subsequent appeals inadmissible if the settlement's applicability to the contested notice is not proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11804-2016proposto da: MAZZONE PIETRO,elettivamente domiciliato in Roma, presso l o studio dell’Avvocato CLAUDIO PREZIOSI, che lo rappresenta e dife nde giusta procura speciale estesa a margine delricorso -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 9511/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 3 / 11 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/11/2023dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Pietro Mazzone propon e ricorso, affidato a du e motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 706/4/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, inrigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione per mancato pagamento di imposta complementare di donazione, a seguito della sentenza n. 130/02/2008, resa dalla Commissione tributaria regionale della Campania, nei confronti del ricorrente e degli altri condebitori solidali; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1 va preliminarmente respinta l’istanza, propostacon memoria del 23 ottobre 2020, con cui il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essersi avvalso della definizione agevolata prevista dall'art. 11 del n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge. 21giugno 2017, n. 96; 1.2. manca, invero, la prova della presentazione dell’istanza di definizione agevolata oggetto del presente giudizio, atteso che, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, essendo rimasta senza esito la richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle entratecon ordinanza all’esito della camera di consiglio del 3/11/2020, emerge unicamente la presentazione di un’istanza di definizione agevolata relativa a cartella esattoriale, priva di riferimento all’atto impositivo impugnato nella presente sede;1.3. ciononostante, in ragione di quanto dal ricorrente dichiarato in ordine alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, deve prendersi atto del sopravvenutodifetto di interesse alla decisione (cfr. in senso conforme Cass. n. 35188 del 30/11/2022 in motiv.;
Cass. n. 19337 del 15/06/2022 in motiv.); 1.4. pur in assenza dell’attestazione dell’Ufficio circa la regolarità della definizione agevolata in relazione all’oggetto del presente giudizio, poiché è la parte ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia delcontendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, si ha, invero, comunque l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. Sez. U. n. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 5421del 7/03/2018);
2. le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio;
3. trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» (in termini, cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da r